Il conflitto Russia-Ucraina porta alla ribalta la problematica della rappresentazione nel bilancio 2021 dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Entra in gioco quindi il principio contabile OIC 29 che, tra l’altro, disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano “i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Trattasi dei fatti, sia positivi sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio.
Alla luce dei gravi fatti bellici sorti da febbraio 2022, è necessario analizzare quanto dispone il predetto principio contabile OIC 29.
Innanzitutto si deve premettere che, a proposito dell’argomento trattato, esso interviene su tre tipologie di fatti e precisamente:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, che si riferiscono a condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. Essi pertanto richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza e, per esempio, possono riferirsi alla definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, oppure al peggioramento della situazione finanziaria di un cliente a seguito del suo fallimento avvenuto nei primi del successivo esercizio.
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, che si riferiscono a situazioni sorte dopo la data di bilancio e che non richiedono variazioni dei valori di quest’ultimo, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Un esempio può essere costituito dalla distruzione di impianti di produzione a causa di calamità oppure da un contenzioso per fatti sorti o operazioni effettuate, dopo la chiusura dell’esercizio. Ancora si può fare riferimento ad eventi straordinari quale quello bellico al quale ci riferiamo.
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Si tratta di fatti talmente gravi e rilevanti che possono incidere negativamente sul presupposto della continuità aziendale. Per esempio, ciò potrebbe accadere a seguito dell’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa oppure di un peggioramento nel risultato di gestione o nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio. Deve trattarsi di fattori che possono far sorgere la necessità di considerare se nella redazione del bilancio d’esercizio sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. In questo caso è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Il principio contabile OIC29 prevede che, mentre i fatti di tipo a) e c), sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che essi comportano sulla situazione patrimoniale – finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio, i fatti di tipo b), se rilevanti, dovranno essere illustrati nella nota integrativa a beneficio dei destinatari dell’informazione.
A norma dell’art. 2427 c. 1 n. 22 quater, in quest’ultima si dovrà fornire la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile. Le micro-imprese forniranno le stesse notizie, ove non si dovessero avvalere dell’esonero dalla redazione della nota integrativa.
Il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di formazione del bilancio, che, generalmente, è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.
Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea, si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori dovranno adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.
Pertanto, gli amministratori delle imprese in difficoltà perché legate all’approvvigionamento di materiali facenti parte del ciclo produttivo di provenienza dai territori interessati dagli eventi bellici, oppure per la significatività del fatturato ordinariamente conseguito nei territori interessati dagli eventi bellici o limitrofi ad essi, oppure per la rilevante esposizione finanziaria verso aziende dei territori colpiti dagli eventi di cui trattiamo, dovranno attentamente valutare l’informativa da fornire in nota integrativa. Contemporaneamente, la situazione economico-finanziaria di dette società dovrà essere strettamente monitorata per le conseguenze che si rifletteranno sul risultato di periodo e sui flussi di cassa dei prossimi mesi. Ancora una volta, sono chiamati in causa gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che, secondo l’art. 2086 2° comma del C.C., dovranno rilevare tempestivamente l’eventuale crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale, nonché in tal caso, attivarsi senza indugi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo