Le spese che vengono sostenute per interventi che riguardano il risparmio energetico sono tutte soggette all’obbligo dell’invio della Comunicazione all’ENEA; in determinati casi tale Comunicazione diviene obbligatoria ai fini della detraibilità della spesa stessa: vediamo in quali casi e come è possibile sanare l’eventuale mancanza della comunicazione.
Per tutte le spese inerenti il risparmio energetico è obbligatoria la Comunicazione all’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
La Comunicazione va inviata direttamente nel portale dell’ENEA, in base alla tipologia di spesa sostenuta.
Per quali spese vige l’obbligo di Comunicazione
Fin dall’istituzione della detrazione Ecobonus (Legge 296/2006) la Comunicazione all’ENEA è uno dei documenti obbligatori per fruire della detrazione al rigo E61 del modello 730 (R61 del modello Redditi PF); documento che va verificato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF/professionista abilitato) e conservato a cura del contribuente, debitamente sottoscritto, unitamente alla mail ricevuta contenente il codice CPID.
L’invio deve avvenire entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori e deve contenere:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
Ma cosa succede se, involontariamente, ci si accorge di aver superato il termine dei 90 giorni per l’invio?
In questo caso è ammessa la regolarizzazione tramite la remissione in bonis.
È il c.1 dell’art. 2 del DL 16/2012 che specifica: La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, del DL n. 471 del 18 dicembre 1997, (come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015), secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del DL n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Viene quindi data la possibilità di sanare questa situazione attraverso la remissione in bonis pagando con F24 la somma di € 250 con codice tributo 8114. A decorrere dall’11 giugno 2018 è utilizzabile esclusivamente il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” – F24 ELIDE (Risoluzione 42/E/2018).
Pertanto, ove il contribuente soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E/2012 il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.
Ad esempio, se la data di fine lavori è il 15 maggio 2021, allora il termine ultimo per la presentazione della comunicazione ENEA è il 13 agosto 2021 e pertanto, in tale caso, la prima dichiarazione utile sarà quella da presentare entro il 30 novembre 2022 (scadenza dichiarazione Redditi PF 2022).
Mentre se, ad esempio, la data di fine lavori è il 15 luglio 2021, allora il termine ultimo per la presentazione della comunicazione ENEA è il 13 ottobre 2021 e, pertanto, in tale caso, la prima dichiarazione utile sarà quella da presentare entro il 30 novembre 2022 (scadenza dichiarazione Redditi PF 2022).
Le sanzioni saranno da versare distintamente per ogni comunicazione ENEA in ritardo e sanabile.
Si ricorda che il versamento della sanzione deve essere CONTESTUALE all’invio della pratica tardiva.
Interventi per i quali è obbligatorio l’invio dell’ENEA Ecobonus
Enea Bonus Casa
L’obbligo di invio dell’Enea Bonus Casa, accessibile sempre dal sito ENEA, è stato istituito dalla Legge 205/2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018 – con lo scopo di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici:
- che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
- che accedono alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio / bonus elettrodomestici (righi E41-E43 ed E57 del 730)
La comunicazione ENEA-ristrutturazioni deve essere inviata:
- entro 90 giorni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori: per “data di fine lavori” si può considerare
- la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista (CILA, SCIA, ecc.)
- la data di collaudo anche parziale
- la data della dichiarazione di conformità quando prevista
- per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
É consentito inviare la dichiarazione ENEA anche oltre il termine dei 90gg senza alcuna sanzione e senza perdere il diritto alla detrazione della spesa (Risoluzione 46/E/2019).
La documentazione ENEA e la mail con la ricevuta CPID deve essere debitamente conservata dal contribuente assieme all’altra documentazione richiesta (bonifici, fatture, abilitazioni, ecc.).
Rita Martin – Centro Studi CGN