L’agevolazione prima casa per i giovani fino a 36 anni di età è stata introdotta dall’art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021 (D.L. Sostegni bis) ed è applicabile agli atti stipulati dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022 in virtù della proroga contenuta nell’ultima legge di bilancio per il 2022 (ex art.1, comma 151, L. 234/2021).
Si tratta di un’agevolazione ai fini delle cosiddette imposte d’atto che trova applicazione in occasione dell’acquisto della prima casa, in presenza delle seguenti condizioni previste nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86:
- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto di acquisto;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- l’immobile si trova nel Comune in cui l’interessato ha stabilito la propria residenza o intenda stabilirla entro diciotto mesi dalla data dell’atto.
Il beneficio è subordinato alle seguenti ulteriori condizioni stabilite dall’art. 64 del DL 73/2021:
- l’acquirente non ha ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- ha un ISEE non superiore a 40.000 euro
L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposte ipotecaria e imposta catastale) nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui.
Per gli atti soggetti ad IVA, l’agevolazione si traduce in un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA pagata sull’acquisto della prima casa, in misura pari al 4% a norma della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972. Tale credito di imposta può essere utilizzato:
- in riduzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione in F24, con il codice tributo “6928” (ris. Agenzia delle Entrate n. 62/2021);
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.
I modelli dichiarativi per l’anno 2021 tengono conto della novità in commento.
Nel modello 730/2022, nel quadro G, denominato crediti d’imposta, è stata prevista un’apposita sezione VI dal titolo “Prima casa under 36” in cui si prevede il rigo G8, ove i contribuenti beneficiari possono indicare:
- Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) in cui si riporta il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”.
- Colonna 2 (Credito anno 2021) in cui si indica il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.
- Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24) in cui si riporta il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.
- Colonna 4 (Credito compensato in atto) dove si riporta il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.
Nel modello REDDITI PF 2022, invece, nel quadro CR è stata prevista la sezione VI, “Credito imposta prima casa under 36”, che si compone del rigo CR13, ove i contribuenti beneficiari possono indicare le stesse informazioni analizzate per il quadro G del modello 730/2022:
È il caso di evidenziare che il credito di imposta under 36 poteva essere utilizzato già nel modello REDDITI 2021 per l’anno 2020 (in quanto prima dichiarazione successiva all’acquisto agevolato), ma non era stato possibile inserire un rigo apposito. In quell’occasione si era proceduto adattando a tale scopo il rigo CR7 (dedicato al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa), indicando nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice “1”. Sebbene sia stato utilizzato il rigo CR7, il credito d’imposta prima casa under 36 non va confuso con il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ex art. 7 della L. 448/98, indicato nel rigo CR7del modello REDDITI PF 2022.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN