Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato liberamente in compensazione orizzontale (o esterna) con altre imposte e contributi già in occasione delle prime scadenze fiscali dell’anno 2022 fino al limite massimo di 5.000,00 euro. Oltre tale limite, è necessario prendere in considerazione alcune regole supplementari al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni che richiedono particolari adempimenti per il corretto utilizzo del credito maturato.
Si riporta, in sintesi, il quadro sinottico delle principali regole e dei criteri da seguire:
A partire dal 1° gennaio 2022 è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA 2021 liberamente fino a 5.000 euro. Per compensare importi superiori è necessario attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA che dovrà essere munita del visto di conformità. Il contribuente-soggetto ISA gode di esonero dal visto di conformità per un importo del credito fino a 50.000 euro annui nei seguenti casi:
- punteggio ISA pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2020;
- media semplice ISA per il 2019 – 2020 almeno pari a 8,5.
Resta ferma la possibilità di continuare a compensare la parte residuale del credito IVA maturata nel 2020 e già indicata nella dichiarazione IVA 2021 (esercizio 2020). Tale credito può essere utilizzato in compensazione (codice tributo 6099, anno di riferimento 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA 2022 per il 2021 nella quale il credito verrà rigenerato e confluirà nel credito complessivo dell’anno 2021.
In relazione al periodo d’imposta 2021, si evidenzia quanto segue:
- la dichiarazione annuale IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022;
- la dichiarazione IVA che espone un credito oltre i 5.000,00, salvo i casi di esonero per i soggetti ISA virtuosi, ai fini dell’utilizzabilità di quel credito in compensazione, deve riportare il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure deve essere apposta la sottoscrizione da parte dall’organo deputato al controllo contabile;
- i contribuenti “virtuosi” esonerati dal visto di conformità per il punteggio ISA devono barrare la casella sotto indicata:
- la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda esclusivamente la compensazione in orizzontale dei crediti IVA (per esempio credito IVA con contributi INPS), e non anche la compensazione verticale, vale a dire la compensazione tra imposte della stessa natura (per esempio il credito IVA annuale 2021 con l’IVA dovuta a titolo di versamento periodico per il 2022);
- il professionista che ha vistato la dichiarazione deve coincidere con il soggetto che procede con la trasmissione telematica;
- il credito IVA utilizzabile nel 2022 soggiace al nuovo limite fissato dalla Legge di bilancio n. 234/2021 in misura pari a 2 milioni di euro, da conteggiare secondo un principio temporale riferito all’anno solare di presentazione dei modelli F24, prescindendo, quindi, dall’anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione (criterio di cassa);
- il credito esposto in dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA tramite modello F24 deve transitare esclusivamente mediante modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’Home Banking.
In tema di compensazioni, è utile ricordare che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede:
- il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
- la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
La Legge di Bilancio 2018, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, ha previsto la facoltà da parte dell’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un termine massimo di 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano determinati profili di rischio:
- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria oppure resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
In caso di sospensione, l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione:
- se il credito risulta correttamente utilizzato,
- oppure decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24,
il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / i relativi versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione.
Diversamente, le compensazioni / i versamenti si considerano non effettuati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN