Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022

L’Agenzia delle Entrate, in data 8 marzo 2022, ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022 destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che comprende le ONLUS inserite già nell’elenco del 2021. Vediamo i dettagli.

L’elenco permanente degli enti accreditati 2022, pubblicato qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate, aggiorna e integra quello pubblicato nel 2021. Nel nuovo elenco sono state inserite le ONLUS regolarmente iscritte nel 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Inoltre, nel nuovo elenco appena pubblicato sono state effettuate le conseguenti modifiche alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS e alle verifiche effettuate.

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, stabilisce che per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano a essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Sulla base di tale disposizione normativa, per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della relativa pubblicazione degli elenchi aggiornati.

Nell’elenco permanente delle ONLUS pubblicato dall’Agenzia delle Entrate figurano esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per l’anno 2022.

Come avviene l’aggiornamento dell’elenco?

L’aggiornamento dei dati nell’elenco avviene tramite la comunicazione della variazione dei requisiti effettuata dal legale rappresentante dell’ente. In buona sostanza, il legale rappresentante della ONLUS iscritta nell’elenco comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni dalla variazione, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, la ONLUS per tramite del suo legale rappresentante sottoscrive e trasmette, entro 30 giorni dalla variazione, la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

Nel caso in cui la ONLUS abbia indebitamente percepito il contributo, in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020. Pertanto, sulla base della suddetta disposizione normativa, qualora la ONLUS non abbia più i requisiti richiesti, è tenuta a riversare all’erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento che accerta l’indebita percezione del contributo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT, oltre agli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Come può essere effettuata la ricerca all’interno dell’elenco?

È possibile accedere all’intero elenco cliccando sul file in formato pdf pubblicato dall’Agenzia delle Entrate oppure effettuando la ricerca dell’ente per denominazione, per codice fiscale e provincia utilizzando l’apposito motore di ricerca presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sono, quindi, ricomprese solo le ONLUS. L’elenco permanente degli enti del terzo settore per gli iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) viene invece gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito internet di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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