Il mese di aprile rappresenta il periodo dell’anno dedicato alla preparazione delle assemblee societarie per l’approvazione dei bilanci. Il codice civile stabilisce il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio per le società di capitali. Laddove particolari esigenze lo consentano, l’approvazione del bilancio avviene entro il più lungo termine di 180 giorni. Quest’anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2021, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno per via dell’emergenza sanitaria, il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni, limitandosi a riproporre la norma sulle c.d. assemblee “da remoto”.
Il codice civile disciplina in maniera rigorosa il procedimento che conduce all’approvazione del bilancio di esercizio. I principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione vengono qui schematizzati evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più opportune ai fini civilistici e fiscali.
I soggetti obbligati alla formazione del bilancio di esercizio possono scegliere tre diverse tipologie di bilancio a seconda dei parametri dimensionali di riferimento:
- il bilancio in forma ordinaria;
- il bilancio in forma abbreviata;
- il bilancio delle micro-imprese in forma “semplificata”.
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma “semplificata” oppure abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
La tipologia di bilancio condiziona la composizione della documentazione che è possibile sintetizzare secondo il seguente schema:
Per gli ultimi due bilanci (2019 e 2020), a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 106 del D.L.18/2020 (“Decreto Cura Italia”) e il D.L. 183/2020 (“Decreto Milleproroghe”) avevano di fatto disposto:
- il differimento dell’approvazione dei bilanci entro il termine di 180 giorni senza la necessità di fare riferimento a particolari cause;
- un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee da remoto, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
La norma che prevede lo slittamento dei termini per l’approvazione dei bilanci non è stata riproposta per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021. Resta, invece, consentita la possibilità di svolgimento delle assemblee in modalità “da remoto”.
I termini per le formalità inerenti l’approvazione del bilancio possono variare a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che deve essere fissato entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio in seconda convocazione è il 30 maggio 2022.
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore per l’approvazione del bilancio, in ogni caso non superiore ai 180 giorni, per la l’assemblea in prima convocazione (29 giugno 2022) o in seconda (29 luglio 2022):
- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società (per esempio: ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa; esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata; dimissioni amministratori in prossimità dell’avvio dell’iter di formazione del bilancio; variazione del sistema informatico).
Le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto devono essere segnalate, a cura degli amministratori, nella relazione sulla gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN