Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”), si prospettano ulteriori novità per quanto concerne l’intricata materia delle cessioni dei bonus edili. Ecco per voi un riepilogo, con l’auspicio che si pervenga a un corpus di norme stabili nel tempo per non generare incertezze tra gli operatori di settore.
Tra le novità spunta una norma che prevede la cd quarta cessione da parte delle banche in favore dei propri correntisti. La novella modifica ancora una volta la disciplina relativa alla circolazione dei bonus edili di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 introducendo in calce alle lett. a) e b) l’ipotesi di ulteriore cessione: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.”
La fattispecie della ulteriore cessione modifica lo scenario della circolazione dei crediti derivanti dai bonus edili secondo le seguenti ipotesi:
- il fornitore che si è accordato con il committente per la concessione dello sconto in fattura si trova nella condizione di cedere tale credito di imposta a qualunque terzo soggetto (prima cessione), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il credito ceduto, a sua volta, circola fino a due cessioni esclusivamente nell’ambito dei soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione). A questo punto, si inserisce la novità che consente esclusivamente alle banche (e non agli altri soggetti vigilati), la possibilità di una quarta e ultima cessione in favore dei soggetti con i quali siano stati stipulati dei contratti di conto corrente;
- alla stessa maniera, il credito d’imposta acquisito dal cessionario (prima cessione) circola fino a due cessioni nell’ambito dei mercati sottoposti a vigilanza (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione). Anche in questo caso, la novella in commento si inserisce consentendo la cd quarta cessione esclusivamente tra le banche (e non gli altri intermediari finanziari) e i soggetti con i quali siano stati stipulati dei contratti di conto corrente.
La cd quarta cessione presenta le seguenti caratteristiche:
- dal lato attivo, sarebbe consentita esclusivamente ai soggetti bancari, con esclusione di tutti gli altri soggetti (per esempio intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione) che, sebbene appartenenti ai soggetti sottoposti a vigilanza, non possono avvalersi da tale ulteriore possibilità;
- dal lato passivo, i crediti potrebbero essere ceduti esclusivamente in favore di soggetti che abbiano intrattenuto un rapporto di conto corrente con la banca;
- il numero delle cessioni precedenti deve essere esaurito, nel senso che l’ipotesi in commento deve essere considerata quale ulteriore possibilità di cessione dopo aver concluso le opzioni precedenti. In pratica, una banca non potrebbe cedere il credito al proprio correntista finché non vengano svolte le precedenti tre cessioni.
Secondo le nuove disposizioni, la decorrenza della nuova misura si applica alle comunicazioni “inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Altra novità in arrivo con la conversione DL 17/2021 riguarda la proroga delle comunicazioni in scadenza il prossimo 29 aprile. Secondo tale disposizione:
- i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA (società commerciali di persone e di capitali, nonché da enti non commerciali),
- che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022,
- possono trasmettere le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.
In pratica, la proroga dal 29 novembre al 15 ottobre 2022 riguarda la presentazione delle comunicazioni di opzione aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2021 nonché quelle aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2020 relativamente alle quali viene esercitata l’opzione di c.d. cessione differita delle rate residue.
Il termine del 29 aprile 2022 resta confermato per:
- condomini;
- società semplici;
- persone fisiche prive di partita IVA;
- persone fisiche dotate di partita IVA che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione.
Dalle prime riflessioni, dal momento che il termine di presentazione della dichiarazione al 30 novembre 2022 riguarda i soggetti solari, si ritiene che i c.d. “soggetti non solari”, ossia i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, siano esclusi dalla proroga.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN