Con il comunicato del 1° aprile 2022, il MI.S.E. rende operativo il DM del 24 marzo 2022 riguardante il contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio secondo quanto previsto dall’art. 2 del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) prevedendo l’apertura dei canali per la presentazione delle istanze dal 3 al 24 maggio.
Le imprese interessate devono presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, tenendo presente le seguenti indicazioni:
- le istanze possono essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 alle ore 12:00 del 24 maggio 2022;
- il modello di istanza è riportato nell’allegato n. 1 al decreto in commento;
- l’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero;
- l’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 82/2005) del rappresentante legale dell’impresa richiedente risultante dal certificato camerale;
- il riconoscimento del contributo prescinde dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- in caso di risorse insufficienti rispetto alle istanze ammissibili presentate, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi;
- l’erogazione del contributo avverrà sul conto corrente indicato in sede di istanza.
L’intervento agevolativo in commento prevede specifiche misure di sostegno finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
- 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati);
- 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione);
- 47.43 (Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati);
- 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati);
- 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati),
- 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
- 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati);
- 47.75 (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
- 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati),
- 47.77 (Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria);
- 47.78 (Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati);
- 47.79 (Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato);
- 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie);
- 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria);
- 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).
Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il presupposto per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto è costituito dai seguenti elementi:
- ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Sussistendo requisiti e condizioni di accesso, le imprese avranno diritto a un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. La registrazione dell’aiuto individuale presso il Registro nazionale degli aiuti verrà effettuata a cura del Ministero.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN