Decadenza rateazione avviso bonario: quali sanzioni applica l’Agenzia?

Con la piena ripresa delle attività istituzionali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta provvedendo a notificare una serie di cartelle di pagamento comprese quelle che si riferiscono all’ipotesi di decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione del cd avviso bonario.

In caso  di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme dovute a seguito della dichiarazione presentata, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei controlli automatici di cui agli artt. 36 bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, invia una comunicazione (cd avviso bonario) con la quale consente al contribuente di saldare l’importo dovuto risultante dalla dichiarazione oltre agli interessi e a una sanzione ridotta al 10% (anziché il 30%), evitando l’iscrizione a ruolo, che comporterebbe la sanzione calcolata in misura piena. Allo stesso tempo, in applicazione dell’art. 3 bis del D.lgs. 462/1997, la comunicazione prevede la possibilità di rateizzare l’importo in 8 o 20 rate trimestrali a seconda che l’importo da considerare sia inferiore o superiore ai 5.000,00 euro.

Decadenza dal beneficio della rateazione

L’art. 15 ter D.P.R. 602/1973 così come risulta riformato dalle norme in materia di riscossione di cui all’art. 3, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 159 prevede la seguente ipotesi di decadenza: “In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”. In pratica, in caso di mancato pagamento di una rata nei termini della rata successiva si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l’Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l’importo residuo al quale applicherà le sanzioni piene del 30%.

A commento della legge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E/2016 avente ad oggetto “Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate – Novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, al paragrafo 3.2.1., dopo aver rappresentato le conseguenze del mancato versamento della prima rata del piano di dilazione cui viene ammesso il contribuente, si sofferma sull’ipotesi in cui il contribuente non corrisponda l’importo di una delle rate diverse dalla prima e precisa testualmente che: “con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni dovute nella misura piena del 30% e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

Decorrenza delle norme in materia di riscossione di cui al D.Lgs. 159/2015

Secondo le disposizioni transitorie della riforma della riscossione (art. 15, D.Lgs. 159/2015), l’applicazione delle sanzioni piene sul debito residuo, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione in seguito al ricevimento dell’avviso bonario, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.

Conclusioni

Tenendo conto delle norme citate, la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione del cd avviso bonario con conseguente iscrizione a ruolo può essere così rappresentata:

  • fino all’esercizio d’imposta 2013, in caso di mancato pagamento di una rata, si applica il previgente art. 3 bis D.lgs. 462/97, nella versione antecedente la modifica avvenuta nel 2015, che disponeva al comma 4, quanto segue: “Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”. Secondo l’Agenzia, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le sanzioni in misura piena debbano essere calcolate sull’intero importo originario. Per esempio, il mancato pagamento della rata n. 14 su 20 di un debito IVA di euro 10.000 comporta la sanzione piena del 30% calcolata su euro 10.000 pari a euro 3.000 tenendo conto di quanto già versato a titolo di sanzione che verrà portato in diminuzione;
  • a partire dall’esercizio d’imposta 2014, si applica la nuova versione che calcola le sanzioni piene sul debito residuo. Considerando l’esempio precedente, vengono fatti salvi i versamenti rateali regolarmente effettuati, e il calcolo della sanzione del 30% viene effettuato sul debito residuo a partire dalla quattordicesima rata.

Resta salva, per il contribuente che si vede notificare una cartella di pagamento per decadenza dal benefico della rateazione per gli esercizi fino al 2013 con addebito delle sanzioni calcolate in misura del 30% sull’intero importo, la possibilità di intraprendere la strada del reclamo/ricorso facendo leva sul principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto all’illecito commesso di cui all’art. 7 del D.Lgs. 472/1997.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN