Decreto Ucraina: bonus carburante al dipendente esente sino a 200 euro

Arriva il bonus carburante. Infatti, il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, cosiddetto Decreto Ucraina, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, introdotto dal Legislatore con la finalità di contenere i costi a carico di famiglie e imprese derivanti dall’innalzamento dei prezzi di carburante, energia elettrica e gas, prevede, tra le altre misure, anche la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere al personale dipendente un sostegno per l’acquisto del carburante.

In particolare, la disposizione stabilisce espressamente che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La misura è applicabile solo per l’anno 2022, salvo proroghe, e si riferisce esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato, i quali possono, pertanto, riconoscere al proprio personale dipendente buoni carburante per un valore di 200 euro.

L’importo riconosciuto a tale titolo non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e risulta, quindi, esente da imposizione fiscale.

I buoni carburanti eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 21/2022, hanno un limite a sé stante ai fini della non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef. Il beneficio, infatti, non è da ricomprendere nel regime ordinario dei fringe benefit.

Il predetto regime dei fringe benefit permette al datore di lavoro di riconoscere al personale dipendente alcuni beni e/o servizi (es. carrello della spesa) il cui importo complessivo per ciascun lavoratore, al fine dell’esenzione dall’imposizione Irpef, non deve superare l’importo pari a 258,23 euro nel periodo d’imposta. In caso di superamento del predetto limite, l’importo concorre interamente alla formazione del reddito.

Da una lettura congiunta della nuova disposizione con la normativa in materia di fringe benefit prevista dal vigente art. 51, comma 3 del DPR n. 917/1986, il plafond massimo che un datore di lavoro può decidere di riconoscere al personale dipendente, per l’anno 2022, finalizzato esclusivamente all’acquisto di carburante, è innalzato a complessivi 458,23 euro.

Invece, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca al dipendente, nel periodo d’imposta 2022, anche ulteriori beni o servizi, diversi rispetto ai buoni carburanti, le soglie di esenzione rimangono distinte: 258,23 euro per tipologie di servizi e beni diversi dal buono carburante e 200 euro per i buoni carburante.

Con riferimento alla platea dei destinatari della nuova misura, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito, si ritiene che il bonus carburante possa essere erogato alla totalità del personale dipendente, a determinate categorie di dipendenti ovvero anche a singoli lavoratori.

Il testo normativo, infatti, non pone condizioni rispetto alla platea dei lavoratori che possono accedere al benefit, come, invece, richiesto ad esempio per beni e servizi di welfare aziendale. Si ricorda, infatti, che i beni e servizi facenti parte del welfare aziendale è necessario che siano riconosciuti alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie omogenee di lavoratori.

Infine, si ritiene che possano essere applicabili anche per il nuovo bonus carburante i seguenti divieti:

  • monetizzazione del buono;
  • cessione a terzi del bonus;
  • utilizzo del beneficio da parte di un soggetto terzo rispetto al titolare.

Infatti, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, cosiddetti fringe benefit, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. La predetta documentazione non può essere utilizzata da persona diversa dal titolare e non può essere monetizzata o ceduta a soggetti terzi.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato