DURC, DURC di congruità e DURF sono documenti obbligatori che vengono richiesti nell’ambito degli appalti, compresi gli affidamenti di lavori edili. In questo articolo analizziamo le differenze sostanziali tra questi documenti nonché i caratteri salienti, unitamente agli effetti derivanti da irregolarità che potrebbero pregiudicare i corrispettivi da ricevere nonché le detrazioni fiscali compresi superbonus 110% e altri bonus edili cd minori.
Il DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale) è un documento che certifica la regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell’ambito di appalti, che ha lo scopo di fornire un’attestazione ufficiale dell’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dall’appaltatore, subappaltatore o imprese affidatarie alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. Si tratta di un documento previsto dall’art. 4, D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 che ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 241/1997, l’art. 17- bis, che ha previsto una serie di adempimenti per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera nell’ambito di commesse caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera (per esempio in ambito edile). La ratio della disposizione riguarda le imprese che devono dimostrare la loro affidabilità anche attraverso la regolarità fiscale attestata dal DURF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. La regolarità fiscale attesta positivamente l’attitudine soggettiva dell’impresa a svolgere regolarmente l’esecuzione delle opere affidate. In particolare, il DURF è obbligatorio con riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
La normativa in materia di DURF prevede la possibilità per imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, in alternativa alla presentazione della documentazione inerente il versamento delle ritenute operate sui dipendenti con gli elenchi dei lavoratori e le ore lavorate, di comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le imprese possono richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti previsti presso gli uffici della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale. I soggetti grandi contribuenti richiedono il certificato alla Direzione regionale competente. Le richieste, se inoltrate telematicamente, devono esclusivamente essere inviate alla PEC della struttura competente. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
Il DURF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate non deve essere confuso con il DURC (documento di regolarità contributiva) rilasciato dall’Inps e il DURC di congruità rilasciato dalla Cassa Edile.
In caso di irregolarità, il committente deve sospendere, finché dura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 giorni, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. All’impresa viene preclusa ogni azione volta al soddisfacimento del credito sospeso.
Il DURC di congruità (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro ed è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni (art. 8, comma 10bis del DL 76 del 16 luglio 2020). Si tratta di un documento rilasciato entro dieci giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato che attesta un numero minimo di lavoratori in relazione al tipo di lavorazione.
Particolarmente gravi potrebbero essere gli effetti in caso di mancata congruità perdurante anche in seguito all’invito alla regolarizzazione. Secondo quanto riportato in una FAQ del 15 febbraio 2022 a cura della Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (CNCE), il DURC di congruità negativo potrebbe comportare la perdita delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. Il ragionamento della Commissione riporta il decreto attuativo del documento (art. 5, comma 6, del DM n. 143/2021) secondo cui: “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line …”. Tale situazione, secondo la Commissione, configurerebbe la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/1998 lettera d) che corrisponde ai casi di diniego della detrazione, ovvero: “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), invece, è il documento di più vecchia data (art. 4, D.L. n. 34/2014 conv. da L. n. 78/2014) che certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi ed è necessario fornirlo (da parte dell’azienda) in tutti casi in cui l’impresa stipula un contratto di servizio con enti pubblici o privati ma anche per beneficiare di agevolazioni da parte di enti e pubblica amministrazione. In pratica esso certifica che l’impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti. Viene emesso dall’INPS INAIL e delle Casse Edili (era nato nell’ambito dei lavori edili ma è stato poi ampliato a tutti i contratti) su richiesta dell’azienda.
Un “DURC non in regola” comporta la sospensione del titolo abilitativo relativo alla concessione edilizia o alle DIA e quindi dell’attestazione da parte delle SOA. È, altresì, necessario rilevare che il comma 3, articolo 8 del Decreto MiSE (requisiti Ecobonus), riporta testualmente:
“Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN