C’è la possibilità di prorogare l’inizio della restituzione della quota capitale dei prestiti contratti a seguito degli effetti negativi da pandemia da Covid-19 (D.L. n.23/2020). È veramente un’occasione da non perdere?
Tra gli interventi più efficaci che messi in campo all’inizio della pandemia da Covid-19, spicca quello dei finanziamenti d’importo non superiore a € 25.000, successivamente innalzato a € 30.000, concessi in favore di una vasta platea di operatori economici (PMI, imprenditori persone fisiche, liberi professionisti e autonomi ed altri).
Di fatto, grazie alla linea di credito coperta dal Fondo di Garanzia PMI, era possibile accedere ai prestiti previsti dall’art.13 c.1 lett. m) ed m-bis) del D.L. n. 23/2020 conv. in L. n. 40/2020 cd. “Decreto Liquidità”.
Le favorevoli condizioni prevedevano, tra l’altro, l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata iniziale di 72 mesi, poi estesa fino a 120 mesi.
Per i primi soggetti a cui è stato erogato il finanziamento, a breve, inizierà la restituzione della prima quota capitale (e interessi).
A questo proposito, ma non solo, è di recente intervenuto il cd. Decreto Milleproroghe ovvero il D.L. n. 228/2021 conv. in L. n. 15/2022.
Infatti, il provvedimento, intervenendo anche per quanto riguarda il parziale ripristino di interventi “ordinari” da parte del Fondo di garanzia da effettuarsi nella seconda metà del 2022, all’art. 3 c. 4-ter, dispone che, per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia di cui si tratta, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto,
- su richiesta del soggetto finanziato e
- previo accordo tra le parti,
- può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi,
- fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
Quindi, come si nota leggendo il testo (che introduce un nuovo comma 4-ter all’art.1 del predetto “Decreto Liquidità”), la proroga non è automatica, e comunque rinvia al massimo di sei mesi il termine iniziale previsto contrattualmente.
Indubbiamente all’epoca di erogazione del finanziamento, il termine di 24 mesi per l’inizio del rimborso delle quote capitale appariva congruo, ma il perdurare della crisi generale procurata dalle conseguenze negative riconducibili alla pandemia da Covid-19 mette in discussione i parametri iniziali.
C’è da dire, però, a posteriori, che non tutte le attività economiche (sia esse di natura imprenditoriale che professionale) sono state influenzate negativamente dai fenomeni legati alla pandemia e che comunque, una parte di esse, ad oggi, non risente più di effetti negativi.
Pertanto, chi scrive ritiene che il richiamo contenuto nella disposizione a proposito degli obblighi di segnalazione e prudenziali cui rimane soggetto l’Istituto di erogazione del finanziamento non vada trascurato.
Infatti, nei casi in cui l’impresa o il professionista che deve iniziare a rimborsare il finanziamento si trovi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, che genera quindi un cash-flow di ammontare sufficiente per potere procedere alla regolare restituzione, non dovrebbe avvalersi della possibilità di rinvio offerta dalla norma.
Infatti, a parere di chi scrive, in questo caso l’impresa/professionista darebbe all’intermediario un segnale che potrebbe riflettersi negativamente sul suo merito-creditizio e che certamente non avrebbe riflessi positivi sull’andamento dei suoi affari.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo