Le somme che una società sportiva dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori rientrano tra i redditi diversi, ma non sempre. Analizziamo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in due recenti risposte.
Come noto, i compensi erogati dalle ASD:
- sono considerati esenti, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fino all’importo di € 10.000 per periodo d’imposta;
- sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% per gli ulteriori € 20.658,28 (maggiorati delle addizionali regionale e comunale);
- sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% per la parte eccedente € 30.658,28 (10.0000 + 20.658,28), maggiorati delle addizionali regionale e comunale.
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito e non influisce nella determinazione del reddito complessivo.
Tali compensi sono certificati al soggetto che li percepisce da una CU autonomi emessa dalla ASD con causale N e sono dichiarati quali redditi diversi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del Tuir.
Ne consegue, peraltro, che il soggetto percettore solo di tali somme può essere anche considerato fiscalmente a carico; infatti nel conteggio del limite di reddito, per essere considerati fiscalmente a carico, NON rientrano i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Circolare n. 95/E del 2000 e Circolare n. 55/E del 2002).
Le ASD che possono avvalersi di tali disposizioni devono essere riconosciute dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive.
Nella Risoluzione 34/E/2001 era già stato chiarito che i soggetti percettori di tali tipologia di redditi sono coloro che effettuano un esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, cioè sono i soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione delle attività: sportivi dilettanti, allenatori, giudici di gara, figure dirigenziali dell’ASD stessa; nella Risoluzione 38/E/2010 è stato anche specificato che possono accedere a tale agevolazione anche i soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva, a prescindere dalla realizzazione della manifestazione sportiva.
Da tali premesse scaturiscono le Risposte date nei giorni scorsi dall’Agenzia in merito al trattamento fiscale relativo a compensi erogati a determinati soggetti:
- Risposta 189 del 12 aprile 2022: le prestazioni rese da custodi, giardinieri e addetti alle pulizie delle strutture non rientrano in tali disposizioni, in quanto non sono considerate connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche. Non possono quindi essere considerate redditi diversi di cui all’art.67 c.1 lett. m.)
- Risposta 190 del 13 aprile 2022: le prestazioni rese da collaboratori sportivi, anche terzi rispetto ai propri tesserati e/o soci, per lo svolgimento diretto delle discipline sportive organizzate dall’ASD per prestazioni in ambito didattico sportivo e per l’assistenza agli atleti agli allenamenti e alle competizioni possono invece rientrare tra i redditi diversi di cui all’art.67 c.1 lett. m), purché tali mansioni siano da considerarsi necessarie dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione Sportiva Nazione di appartenenza.
Rita Martin – Centro Studi CGN