Il decreto Sostegni-ter, convertito nella Legge n. 25/2022, concede una nuova chance ai soggetti decaduti dalla cosiddetta “pace fiscale”.
L’art. 10-quinquies prevede la riammissione dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” a patto che effettuino i pagamenti delle somme dovute entro il:
- 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020;
- 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nel 2021.
Inoltre, la Legge stabilisce che le rate in scadenza nel 2022 possono essere versate entro il 30 novembre 2022.
Saranno considerati tempestivi i versamenti eseguiti entro i cinque giorni di tolleranza, introdotti dall’art. 3, co. 14-bis del DL n. 119/2018:
- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020;
- 8 agosto 2022 per la rate in scadenza nel 2021;
- 5 dicembre 2022 per le rate in scadenza nel 2022.
Per effettuare il pagamento i contribuenti potranno utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. I canali sono i seguenti:
- utilizzare il servizio “Paga on-line” sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale dell’Agenzia.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, l’importo versato sarà considerato a titolo di acconto sulle somme dovuto.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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