C’è tempo fino al 30 novembre 2022 per inoltrare la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione ACE sotto forma di credito d’imposta. Chiariamo quali sono le modalità per l’invio.
Come è noto, il Decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021 convertito con modifiche in L. n. 106/2021) ha sostenuto significativamente il rafforzamento patrimoniale delle imprese avvenuto nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Infatti, rispetto all’aliquota ordinaria ACE (1,3%), per il periodo predetto, è stata determinata la misura del 15%, che ha sostenuto significativamente tutte le situazioni in cui si è rafforzato il patrimonio netto aziendale con capitali propri anziché con capitali di terzi.
Come indicato in un precedente articolo, per misurare il beneficio in termini d’imposta, si dovrà moltiplicare l’importo scaturente dal coefficiente di remunerazione del 15% del capitale immesso per l’aliquota IRES o IRPEF del contribuente.
L’agevolazione è fruibile in due modi:
- sotto forma di deduzione dalla base imponibile del reddito d’impresa;
- sotto forma di credito d’imposta.
In quest’ultimo caso, l’utilizzo potrà avvenire, previo riconoscimento e autorizzazione dell’AdE, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o alla rinuncia o alla compensazione di crediti oppure dalla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
La presentazione della comunicazione telematica (anche tramite intermediario) potrà avvenire fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (nella maggior parte dei casi il 30 novembre 2022).
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione della comunicazione scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla fine di detto periodo d’imposta. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’AdE comunica il riconoscimento oppure il diniego del credito d’imposta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso.
Ancora, in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Come di consueto in questi casi, i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Il credito d’imposta (che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi quadro RS) non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 c.5 del TUIR.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché il relativo contenuto e le modalità attuative per la cessione del credito, con la Risoluzione n. 70/E del 10 dicembre 2021 è stato istituito il codice tributo (6955) per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del predetto credito d’imposta.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo