Arrivano dall’INPS nuovi chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande di assegno unico universale, con un particolare focus sulle maggiorazioni per i genitori entrambi lavoratori e per i nuclei familiari numerosi, sui figli maggiorenni fino ai 21 anni e sui genitori separati.
A decorrere dal 1° marzo 2022, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il beneficio economico è attribuito mensilmente, direttamente dall’Inps, ai nuclei familiari tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del numero di figli che compongono il nucleo stesso.
L’introduzione della normativa ha portato con sé alcuni dubbi in merito all’applicazione e ai soggetti beneficiari dell’assegno unico e universale. L’Inps, con proprio Messaggio del 20 aprile 2022, n. 1714, ha fornito ulteriori chiarimenti, in particolare con riferimento alle maggiorazioni riconosciute dal medesimo Istituto in presenza di determinate condizioni.
Nel dettaglio, l’Inps riconosce alcune maggiorazioni dell’importo spettante a favore dei seguenti nuclei familiari:
- presenza di entrambi i genitori lavoratori;
- nucleo familiari numerosi.
Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori
Nelle ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 € mensili.
Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 € e si riduce gradualmente (cfr. tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021), fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €.
Ai fini della corresponsione della predetta maggiorazione, rilevano i redditi di seguito elencati, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno:
- da lavoro dipendente o assimilati;
- redditi da pensione;
- redditi da lavoro autonomo o d’impresa;
- redditi derivanti dall’esercizio di un’impresa agricola e dall’attività di bracciante agricolo e percepiti da coloro che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali.
Rilevano, inoltre, gli eventuali importi percepiti a titolo di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto richiedente risulti percettore della prestazione al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, e anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere, invece, richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi
È riconosciuta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 € mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 € e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 €, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 € l’importo rimane costante.
È inoltre prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 € mensili per nucleo.
In merito l’Inps precisa che nel caso in cui siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.
Con riferimento invece alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico.
In mancanza di ISEE, per la determinazione del numero dei figli si dovrà fare riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.
Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati
L’assegno unico e universale è, solitamente, erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
- se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
- se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Figli maggiorenni
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari anche per figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
Le predette condizioni devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui, si precisa che i figli maggiorenni sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti.
Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di assegno unico e universale
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, il figlio può presentare domanda di assegno unico per conto proprio.
La domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, dunque, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora, invece, prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste per il riconoscimento dell’assegno ai figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.
L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato