Corrispettivi telematici e registratore telematico che non funziona: cosa fare?

Come noto, tutti gli operatori economici tenuti all’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, sono obbligati alla trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli incassi giornalieri. Ma come comportarsi quando un malfunzionamento o una qualsiasi anomalia tecnica impedisce l’invio dei dati?

Le situazioni di emergenza che si possono presentare con un registratore telematico sono diverse: dispositivo malfunzionante, assenza di connessione alla rete internet, problemi di connettività, server che va in tilt, situazioni di scarto dei corrispettivi giornalieri e così via.

Nel portale web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, sono state rese disponibili alcune funzionalità che consentono di gestire queste situazioni di emergenza nell’uso del registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione “manuale” dei corrispettivi giornalieri.

Ad ogni modo, in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del registratore telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando il registratore telematico non sia stato riparato o sostituito da un nuovo apparecchio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro, da tenere in formato cartaceo o elettronico.

A fronte del malfunzionamento del registratore telematico o di una qualsiasi delle sue componenti che rende l’apparato non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini di legge i corrispettivi giornalieri con tutti i dati completi e corretti al sistema dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso va posto nello stato di “fuori servizio” (vedi provvedimento del 28 ottobre 2016 della stessa Agenzia delle Entrate).

In questo modo, l’Amministrazione Finanziaria ha contezza dell’esistenza di un problema in essere sul registratore telematico del contribuente e può motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni di dati (sia totali che parziali).

La corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi (come ad esempio l’emissione della fattura).

Qualora il dispositivo sia guasto, ma la componente del dispositivo sia in grado di memorizzare i dati, allora la memoria del registratore telematico può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Con riguardo all’applicazione di sanzioni (che sono quelle di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), queste non si applicano qualora siano state rispettate le prescrizioni già dette sopra e sempre che la liquidazione dell’imposta sia stata effettuata in maniera corretta (fatte salve specifiche ulteriori violazioni).

Se invece, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, il misuratore fiscale non è stato posto “fuori servizio” e si è proceduto alla memorizzazione e all’invio di dati incompleti o non veritieri o non si è proceduto al corretto invio o re-invio entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, la sanzione applicabile è sempre quella dell’articolo 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, vale a dire 100 euro per ciascuna trasmissione.

Queste procedure sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate recentemente con la risposta n. 247 del 6 maggio 2022 ad un interpello di un contribuente, proprio per evitare le conseguenze sanzionatorie da eventuali problemi connessi all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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