È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il c.d. “Decreto Aiuti”. Tra le misure più attese contenute nel decreto recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, il Legislatore introduce una misura una tantum in favore di lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi ribattezzata bonus 200 euro, di cui esaminiamo gli aspetti salienti.
L’art. 31 del decreto in esame dispone in favore dei lavoratori dipendenti l’indennità una tantum di 200 euro, in presenza delle seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di trattamenti pensionistici;
- hanno beneficiato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 dell’esonero contributivo per almeno una mensilità (si tratta dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali perché titolari di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro di cui all’art. 1, comma 121, L. 234/2021), maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Si tratta di un’indennità non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L’importo verrà erogato direttamente dal datore di lavoro compensando le partite dare/avere secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
L’INPS, secondo le indicazioni di cui all’art. 32, commi 1-7 del decreto, corrisponderà in via automatica, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro:
- in favore di pensionati e altre categorie di soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- residenti in Italia;
- con reddito personale complessivo, per l’anno 2021, non superiore a 35.000 euro lordi.
Per la determinazione del reddito non superiore a 35.000 euro lordi si terrà conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Non rilevano alla formazione del reddito: la casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale, gli assegni di guerra e le indennità varie erogate dallo Stato. Anche in questo caso, il bonus una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini contributivi ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e sarà corrisposto, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga contestualmente attività lavorativa.
L’indennità una tantum di 200 euro verrà riconosciuta dall’INPS, altresì, ai:
- titolari di NASpI che abbiano percepito l’indennità per il mese di giugno 2022;
- collaboratori coordinati e continuativi, previa presentazione di una apposita domanda, i cui contratti risultino attivi alla data di entrata in vigore del decreto aiuti e iscritti alla Gestione separata. Anche i lavoratori parasubordinati:
- in possesso di redditi non superiori a 35.000 euro per l’anno 2021, derivanti dai suddetti rapporti di lavoro;
- non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, derivanti dai suddetti rapporti di lavoro.
- lavoratori domestici, previa presentazione di una apposita domanda da presentare presso gli uffici di patronato, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto aiuti;
- percettori di reddito di cittadinanza, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non sarà riconosciuta in presenza di altro beneficiario presente nello stesso nucleo.
In favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è stato istituito il Fondo per l’indennità una tantum con una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro per l’anno 2022. Con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno disciplinati criteri e modalità unitamente al presupposto reddituale per la concessione dell’indennità una tantum.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN