Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Chiariamo quali sono i casi in cui il titolo abilitativo non è necessario e cosa fare nel caso in cui manchi il titolo abilitativo.
In relazione alla tipologia di lavori da realizzare, possono essere richiesti i seguenti titoli abilitativi:
- Attività edilizia soggetta a Permesso di Costruire (P.d.C.)
- Attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività (DIA)
- Attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
- Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori (CIL)
Quando non è necessaria la presentazione di alcun titolo abilitativo?
Si parla di attività edilizia totalmente libera quando vengono effettuati interventi edilizi per i quali, secondo la normativa edilizia applicabile, non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna comunicazione. Solo in questi casi, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, sarà sufficiente elaborare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Mancanza del titolo abilitativo: decadenza del beneficio fiscale?
L’articolo 4 del Regolamento di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l’importo eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli Uffici finanziari nelle seguenti ipotesi:
- Non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei lavori: questo caso comporta la decadenza dal diritto alla detrazione solo se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperi entro il congruo termine indicato dall’ufficio.
- Siano eseguite opere edilizie difformi da quelle comunicate all’ufficio finanziario competente.
Viviana Laterza – Centro Studi CGN