Come noto, a dicembre 2021 l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria fino al 2024, con contestuale estensione dell’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, ai contribuenti in regime forfettario con ricavi annui superiori ai 25.000 euro. Ma come si deve comportare chi inizia l’attività nel 2022?
L’art.18 c. 2 del D.L. n.36/2022, cd. decreto PNRR 2, ha abrogato l’esonero dall’emissione della fatturazione elettronica per i soggetti che si avvalgono:
- del regime fiscale cd. “forfettario” (art.1 commi dal n. 54 al n. 89 della L. n. 190/2014);
- del regime fiscale cd. dei minimi – di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 conv. con modif. in L. n. 111/2011);
- dell’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 (associazioni sportive dilettantistiche – enti terzo settore) e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
A livello di sistema, per via del passaggio delle fatture emesse elettronicamente dal sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, tale obbligo contribuisce certamente a dare maggiore trasparenza alle operazioni attive poste in essere dai predetti soggetti.
Ma la novità non entrerà in vigore per tutta la platea dei soggetti appartenenti alle categorie anzidette, perché l’art. 18 c. 3 del predetto D.Lgs. n. 36/2022 ha previsto che essa decorrerà:
- dal 1° luglio 2022 per coloro che avranno conseguito nell’anno precedente ricavi o percepito compensi – ragguagliati ad anno – superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
Pertanto, dal tenore letterale della disposizione, si evince che l’obbligo non scatterà per i titolari di partita IVA di cui alle tre categorie precedentemente citate, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, nemmeno se hanno già superato la soglia di 25.000 euro.
Inoltre, dal tenore letterale della novità, è parere di chi scrive che nessun altro soggetto, oltre quelli obbligati dal 1° luglio 2022, potrà intraprendere volontariamente la fatturazione in forma elettronica a partire da tale data (inusualmente decorrente nel corso dell’anno) ma, ove non obbligato, solo dal 1° gennaio 2023.
Per agevolare la platea dei nuovi soggetti obbligati (ma come vedremo non tutti) nella gestione di questo adempimento, che avrà sicuramente un forte impatto proprio nel periodo di maggior lavoro per i commercialisti che li assistono, è stato previsto che per il trimestre luglio-settembre 2022 non saranno passibili di sanzioni le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo dai soggetti minimi e forfettari.
Quindi, per esempio, le operazioni del mese di agosto 2022 potranno essere fatturate elettronicamente entro il mese di settembre 2022, ma, visto il richiamo all’art. 6 c. 2 del D.Lgs. n. 471/1997, l’agevolazione è rivolta solo ai soggetti minimi e forfettari. Infatti tale norma riguarda “il cedente o prestatore che documenta operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA oppure soggette a inversione contabile art. 17 e 74 c. settimo e ottavo D.P.R. n. 633/1972”, per cui da tale differimento restano escluse le associazioni sportive dilettantistiche – enti terzo settore che hanno optato per il regime speciale IVA e imposte dirette art. 2 L. n. 398/2021.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo