Alle cessioni di fotografie che possono essere qualificate come oggetti d’arte, si può applicare l’aliquota IVA ridotta al 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 188/2022, in seguito ad un interpello di un contribuente. Scopriamo qualche dettaglio in più.
Oggetto della domanda di interpello presentata da un contribuente che svolge l’attività di fotografo è sapere se le fotografie (qualificate come oggetti d’arte) scattate nell’espletamento della propria attività di fotografo per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni, prime comunioni e ricorrenze varie, possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Ogni fotografia scattata da parte di un fotografo professionista sarebbe da ritenersi “espressione artistica”.
L’istante fa presente che secondo la sentenza del 5 settembre 2019, causa C-145/18 della Corte di Giustizia Europea, i ritratti e le fotografie scattate per tali eventi da parte di un fotografo libero professionista sono oggetti d’arte e devono godere pertanto di un’aliquota IVA agevolata. Tale sentenza, però, riferisce l’istante, non risulta in alcun modo recepita da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In ordine al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate risponde che rientrano tra gli oggetti d’arte le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Ciò è quanto previsto dal punto 7) dell’Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (direttiva IVA) che comprende tra gli “Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)” le fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Rifacendosi alla sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono descritte in modo dettagliato le condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie per essere considerate “oggetti d’arte” e dunque risulta che qualsiasi fotografia che soddisfi tali condizioni deve essere considerata oggetto d’arte ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10% di cui al n.127-septiesdecies della Tabella A, Parte III allegata al Decreto IVA.
Ricordiamo che il numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al DL 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
I criteri previsti dalle norme della Direttiva IVA n. 2006/112/CE che permettono ad una fotografia di essere considerata oggetto d’arte sono relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari.
Tali criteri sono ritenuti sufficienti per garantire che l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in misura ridotta (10%) alle sole fotografie che soddisfano i medesimi criteri costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia.
Inoltre, si legge ancora nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, al di là delle condizioni enunciate dal punto 7) dell’allegato IX, parte A della Direttiva 2006/112/CE, una fotografia deve parimenti presentare carattere artistico al fine di poter beneficiare dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a) della direttiva.
L’Agenzia delle Entrate però è chiara e allo stesso tempo molto rigida! Qualora il contribuente, nell’espletamento del suo servizio, fornisca un servizio fotografico omnicomprensivo, ad esempio di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, la prestazione sarà assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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