A partire dal 2022, la legge di Bilancio esclude dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. Cosa dovranno fare nel 2022 coloro che non sono più soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive? Per chi invece l’IRAP continuerà ad essere dovuta?
Due sono gli obiettivi che la modifica normativa cerca di perseguire:
- la riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti ad aliquota progressiva e tenuti al versamento di contributi previdenziali;
- la diminuzione del contenzioso in tema di IRAP.
Fino al periodo di imposta 2021 erano esclusi dal versamento IRAP i soggetti che si avvalevano del regime forfettario (L. 190/2014) o di quello di vantaggio (DL 98/2011) o i soggetti che svolgevano l’attività senza autonoma organizzazione. Tale, infatti, era il presupposto dell’imposta (art.2, D.Lgs. 446/1997); ma mentre per società ed enti l’attività era considerata sempre svolta mediante autonoma organizzazione (sentenza 7371/2016 della Cassazione), per le persone fisiche il presupposto sussisteva sulla base di due condizioni:
- il contribuente doveva essere il responsabile dell’organizzazione;
- dovevano essere utilizzati beni eccedenti quelli necessari per lo svolgimento dell’attività in assenza di organizzazione oppure ci si doveva avvalere in modo non occasionale di lavoro altrui.
In sostanza, per i soggetti che svolgevano l’attività in forma individuale, la presenza o meno di un’autonoma organizzazione era una condizione da valutare caso per caso e talvolta risultava quantomeno discutibile. Abolendo l’IRAP per tali soggetti, il legislatore ha di fatto ridotto parte del contenzioso su questa imposta. Da sottolineare che la norma così come modificata non comporta l’estinzione a favore del contribuente dei contenziosi ancora in corso in quanto, non avendo efficacia retroattiva, fino al 2021 l’esclusione dal versamento dell’imposta è subordinata all’assenza di autonoma organizzazione come visto in precedenza.
Cosa dovranno fare, quindi, nel corso del 2022 coloro per cui l’IRAP risulta abrogata?
- Redigere e inviare il modello IRAP 2022 relativo all’anno di imposta 2021;
- Effettuare il pagamento del saldo IRAP secondo le normali scadenze (entro il 30/06/2022 oppure entro il 22/08/2022 con maggiorazione dello 0,40%);
- NON versare gli acconti relativi al 2022; si ricorda infatti che gli acconti sono dovuti quando la qualità di soggetto d’imposta sussiste sia nel periodo di competenza, che in quello precedente (Circolare Ministeriale n. 96/1977).
L’IRAP continuerà ad essere dovuta:
- dagli studi associati e associazioni professionali;
- da società di capitali e cooperative;
- da enti commerciali;
- da società di persone ed equiparate e dalle società semplici;
- da enti del Terzo settore e società non residenti;
- dalle Amministrazioni pubbliche.
Particolare attenzione è da porre agli studi associati e associazioni professionali: la sentenza 7371/2016 della Cassazione afferma che sono sempre soggetti ad IRAP, a prescindere dal tipo di organizzazione adottato per svolgere l’attività; considerata la modifica della norma effettuata dalla Legge di Bilancio, in futuro si potrebbe prefigurare la convenienza a proseguire l’attività individualmente proprio per non dover versare tale imposta.
Da menzionare, infine, la Circolare n. 4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 18/02/2022: tra i vari chiarimenti presenti nel documento vi è l’indicazione che anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria dal periodo di imposta 2022 saranno escluse dall’IRAP.
La motivazione è data dal fatto che imprenditore è esclusivamente il titolare dell’impresa, rientrando di fatto nel novero dei soggetti che esercitano l’attività in forma individuale.
Elisa Fontana – Centro Studi CGN