Dopo una lunga gestazione, è stato emanato il primo dei provvedimenti che porteranno al debutto anche in Italia del registro dei “titolari effettivi”.
È apparso sulla GU n.121 del 25/5/2022 il Decreto MEF n. 55/2022, che riporta il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
In buona sostanza, in apposite sezioni del Registro delle imprese, saranno iscritti e conservati i dati e le informazioni, acquisiti ai sensi dell’art.22, c.3 – 4 e 5 D.Lgs. n.231/2007 e comunicati dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, oppure dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
Le sezioni dedicate ai dati e alle informazioni di cui sopra sono due:
- quella cd. autonoma per i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- quella cd. speciale, per le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.
Le comunicazioni, effettuate mediante autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, conterranno i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ed inoltre:
- per le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., cooperative)
- l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica-titolare effettivo;
- ove il titolare effettivo non sia individuato col criterio di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche – D.P.R. 10.2.2000 n. 361) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- la denominazione dell’ente;
- la sede legale e, ove diversa, la sede amministrativa dell’ente;
- l’indirizzo di PEC;
- per i trust e gli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
- la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.
A ciò si aggiunge l’eventuale indicazione nella comunicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l’indicazione di un indirizzo di PEC per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato.
Ciò può avvenire nei casi in cui l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
Stando alla tabella di marcia indicata dal Decreto MEF n.55/2022, entro il giorno 8 agosto dovrebbero essere pubblicati tre provvedimenti da parte del MISE/MEF e uno da parte del Garante della privacy, che, dando piena attuazione a quanto previsto, aprono i termini degli ulteriori 60 giorni per la trasmissione delle comunicazioni coi dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva, ai Registri delle imprese.
Le prime iscrizioni successive all’avvio dell’operatività delle comunicazioni, nonché le variazioni dei dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che le origina, mentre annualmente, entro dodici mesi dalla prima o dall’ultima comunicazione, bisognerà dare conferma dei dati e delle informazioni comunicate.
Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Per i soggetti che potranno consultare i dati e le informazioni contenuti nelle apposite sezioni autonoma e speciale dei Registri delle imprese, nonché per i diritti di segreteria che saranno dovuti, vi suggeriamo di fare riferimento all’articolo “Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati e alle informazioni?”
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo