C’è più tempo a disposizione per pagare le somme da avviso bonario: così ha stabilito l’art. 37-quater del DL n. 21/2022 (convertito con modifiche dalla Legge n. 51/2022).
Come noto, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr 600/73 e dell’art. 54-bis del Dpr 633/72, l’Agenzia procede annualmente al controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IVA, dei sostituti d’imposta, del modello 770 e dell’Irap. In seguito a tali controlli, nel caso si rilevi la presenza di errori, vengono poi emesse delle comunicazioni di irregolarità. Il pagamento delle somme richieste in tali avvisi potrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione usufruendo della riduzione della sanzione al 10% (cioè 1/3 del 30%) oppure rateizzando, con versamento della prima rata entro 30 giorni, in maniera differente a seconda dell’ammontare complessivo:
- per le somme fino a 5.000 euro è possibile pagare in 8 rate trimestrali di pari importo;
- per le somme oltre 5.000 euro è possibile pagare n 20 rate trimestrali di pari importo.
Proprio sul termine dei 30 giorni è intervenuto l’art. 37-quater del DL n. 21/2022 (convertito con modifiche dalla Legge n. 51/2022), prolungandolo da 30 a 60 giorni.
Infatti, secondo la nuova disposizione normativa, “al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina” per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 agosto 2022 il termine per pagare le somme richieste a seguito degli avvisi derivanti da controllo automatico è fissato in 60 giorni anziché 30, così come previsto originariamente dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 462/97.
Il maggior termine riguarda gli avvisi bonari ex artt. 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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