L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 2022/176217 del 23 maggio, ha stabilito che il bonus mobilità sarà riconosciuto ai contribuenti nella misura del 100% di quanto richiesto.
Come noto, l’art. 44, co. 1-septies del DL n. 34/2020 (decreto rilancio), ha introdotto un credito d’imposta per tutti i contribuenti che hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico dal 1° agosto al 31 dicembre 2020. Tale agevolazione è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro ed è pari a 750 euro massimo per contribuente.
Il Provvedimento n. 2022/28363 del 28 gennaio aveva definito le modalità applicative per il riconoscimento del credito suddetto, prevedendo che l’istanza dovesse essere inviata dal 13 aprile al 13 maggio 2022, tramite il servizio web nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia prudenzialmente aveva annunciato che avrebbe calcolato la percentuale di credito spettante a ciascun contribuente rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Con il Provvedimento n. 2022/176217 del 23 maggio ogni dubbio è sciolto. L’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze presentate dai contribuenti è inferiore al limite di spesa massimo. Pertanto, la percentuale di credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza presentata ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d’imposta 2022.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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