L’art. 35 del Decreto Semplificazioni accoglie le istanze provenienti dal mondo delle professioni per quanto riguarda la proroga al 30 novembre 2022, rispetto alla iniziale scadenza del 30 giugno, del termine per la presentazione dell’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate degli aiuti Covid ricevuti dai beneficiari per gli anni 2020 e 2021.
Alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha immediatamente fatto seguito il provvedimento 233822/2022 a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha aggiornato il precedente provvedimento prot. 143438/2022, con il quale venivano stabilite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 nonché le modalità di restituzione.
La stessa norma semplificatrice stabilisce che i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli avvisi bonari (ex art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), inviano l’autodichiarazione:
- entro il termine del 30 novembre 2022
- o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).
In quest’ultimo caso, occorre prestare particolare attenzione in quanto, se il termine ultimo per avvalersi della definizione agevolata cade successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 sono tenuti a presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
Nella Relazione di accompagnamento al decreto semplificazioni si legge espressamente che la proroga dei termini al 30 novembre si è resa necessaria in considerazione dell’elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 del Temporary framework che i contribuenti comunicheranno con la citata autodichiarazione. Si tratta di un termine che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi e consentirà a imprese e professionisti di operare in un’unica occasione per completare il puzzle della dichiarazione dei redditi unitamente alla comunicazione degli aiuti. Allo stesso tempo è il caso di approfittare del maggior tempo a disposizione per consentire all’Agenzia delle Entrate di rispondere ai numerosi quesiti che sono stati posti in questi mesi dagli operatori e dai contribuenti per procedere al necessario controllo di tutti i contributi che sono stati ricevuti per il Covid.
La comunicazione degli aiuti ricevuti si conferma un adempimento di notevole importanza in quanto l’Agenzia delle Entrate, come emerge dalla circolare n. 21/E/2022 pubblicata nei giorni scorsi, punterà l’attenzione proprio sugli aiuti Covid ricevuti dai contribuenti al fine di intercettare possibili fenomeni di indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza Covid nonché per valutare se vi sia stato l’utilizzo indebito di crediti d’imposta ovvero accrediti di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN