Era attesa da tempo l’emanazione delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Riepiloghiamo, attraverso una prima panoramica generale, quali sono le principali novità.
Con nota del 7 giugno 2022, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha diramato le Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, deliberate in data 27 maggio 2022 e adottate con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del 5 maggio 2022.
Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:
- analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- adeguata verifica (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D.Lgs. 231/2007 e ss. mm.).
Il documento riporta sei regole tecniche e precisamente:
- Regola tecnica 1 – Analisi e valutazione del rischio
- Regola tecnica 2 – Adeguata Verifica
- Regola tecnica 3 – Persone Esposte Politicamente (PEP)
- Regola tecnica 4 – Identificazione del cliente
- Regola tecnica 5 – Identificazione del titolare effettivo
- Regola tecnica 6 – Obbligo di conservazione della documentazione.
Considerato che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 231/2007, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è un Organo di autoregolamentazione, la nota si sofferma su tale funzione, ricordando che anche gli Ordini territoriali e i Consigli di disciplina sono chiamati a promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi in materia da parte dei professionisti iscritti all’Albo. Gli Organismi di autoregolamentazione, oltre che dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle Regole tecniche, sono responsabili anche della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti in materia, garantendo l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza.
Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, nel documento, preannuncia la predisposizione di apposite sessioni formative sulle Regole tecniche, comprensive dell’analisi di casi pratici.
Appare utile evidenziare che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ricorda che sussiste sempre un livello di rischio proprio delle attività svolte dal professionista (cd. rischio inerente) per cui il Consulente del lavoro dovrà sempre ed in ogni caso operare la valutazione dei rischi specifici connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente.
Infine, le Regole tecniche prevedono che, in presenza di studi professionali con un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, oppure nel caso in cui l’attività professionale sia esercitata in più di 3 sedi operative, si dovrà adottare il cd. Piano antiriciclaggio contenente:
- l’analisi e la verifica delle procedure lavorative interne alla luce dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il programma di formazione e aggiornamento dei collaboratori sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- le procedure per la gestione dei flussi informativi diretti al professionista obbligato.
Qualora invece, nella sua attività professionale, il professionista si avvalga di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero eserciti l’attività in più di 5 sedi operative, oltre al Piano antiriciclaggio di studio, il professionista dovrà designare un Responsabile della funzione antiriciclaggio.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo