Al via le istanze per l’accesso ai contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)”. Dal 9 giugno al 23 giugno è possibile presentare l’istanza secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.197396 dell’8 giugno scorso, che ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter comma1 del DL 73/2021.
Si tratta di una misura prevista dal “Decreto Sostegni-Bis” (Art. 1-ter, D.L. del 25 maggio 2021, n. 73) rivolta alle imprese del settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie. Il Decreto interministeriale del MISE del 30 dicembre 2021, pubblicato il 19 febbraio, ha specificato i codici Ateco di riferimento nonché il termine del 20 aprile 2022 per la pubblicazione del provvedimento attuativo, che è arrivato solo nei giorni scorsi.
L’istanza deve essere presentata in modalità telematica dal portale “Fatture e Corrispettivi” e può essere trasmessa direttamente o per il tramite di un intermediario mediante l’applicazione desktop telematico oppure tramite il servizio web unitamente all’autocertificazione delle condizioni di accesso al beneficio previste dal DM del 30 dicembre 2021.
L’agevolazione è sotto forma di contributo a fondo perduto, nel rispetto del Regolamento degli aiuti c.d. “de minimis”, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
- nell’anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;
- hanno registrato, sempre nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30%.
Per le imprese costituite nel 2019 il calcolo della riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019, decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese.
Le imprese candiate al contributo, alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
- operare nei settori indicati, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972, una delle attività individuate nell’allegato 1, tabelle A, B e C;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dai regolamenti europei. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Il provvedimento in commento non risolve la questione delle imprese agrituristiche di ristorazione di cui al codice Ateco 561012 che per loro natura non possono mai rappresentare l’attività prevalente in quanto secondarie rispetto all’attività agricola principale.
In merito al contenuto dell’istanza, particolare attenzione va posta rispetto all’attestazione del non superamento dei massimali e del rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato nonché del punto 3.12. Gli importi eccedenti le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sono indicati nella super criticata autodichiarazione di cui al provvedimento del 27 aprile, di cui si discute la proroga in questi giorni. È prevista la restituzione delle somme in eccesso scomputandole dal contributo richiesto con l’istanza indicando, in tale eventualità, gli aiuti da restituire maggiorati degli interessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN