Tra le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi è compresa senz’altro la realizzazione del montascale quale intervento per il superamento delle barriere architettoniche. Ma come detrarre la spesa? E se il soggetto che ne usufruisce è o non è disabile, quali sono le differenze nelle detrazioni possibili?
La detrazione relativa alla spesa per l’installazione di un montascale rientra senza dubbio tra le spese di cui all’art.16-bis del Tuir, c.1 lett. e) – abbattimento delle barriere architettoniche – cui è possibile accedere fino al 31 dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe, per il 50% in dieci anni, entro il limite massimo di euro 96.000 al rigo E41 del 730; tale limite si cumula ovviamente con altre ulteriori spese eventualmente sostenute sempre in base all’art.16-bis del Tuir: ad esempio, se per il medesimo immobile sostituisco il portoncino blindato e installo il montascale, le spese sostenute per i due interventi si cumulano e la detrazione è ammessa anche senza che il contribuente che ne usufruisce sia per forza disabile.
Se invece il contribuente ha una disabilità ai sensi dell’art.3 della Legge 104/1992, attestata da apposita certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap o anche autocertificata dal portatore di handicap con dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ovvero da certificazione relativa al riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla commissione medica, può beneficiare della detrazione del 19% al rigo E3 del 730 sull’intero importo della spesa sostenuta, sempre che tale spesa sia stata sostenuta per l’acquisto di un mezzo volto a facilitare o migliorare l’autosufficienza del soggetto stesso.
Risultano inoltre detraibili, sempre al rigo E3 e se il soggetto è disabile, anche le spese sostenute per la manutenzione del montascale, in quanto riconducibili, ai sensi dell’art. 13-bis, c. 1, lett. c) del Tuir, tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3 della Legge 104/1992, così come specificato anche nella Circolare 95/2000 – risposta 1.1.2.
Per usufruire della detrazione in E3, sia per il montascale che per le spese della sua manutenzione, è obbligatorio il pagamento tracciato.
Per l’anno d’imposta 2021 (730/2022) il contribuente disabile può quindi scegliere tra una delle due detrazioni, in base alla sua convenienza.
Dall’anno d’imposta 2022 è possibile usufruire di un’ulteriore detrazione, sicuramente più vantaggiosa.
L’art.1 c.42 della Legge 234/2021 aggiunge al DL 34/2020 il nuovo art. 119-ter prevedendo una agevolazione specifica per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2022 su edifici già esistenti.
Rispetto all’agevolazione spettante per detti interventi, ai sensi dell’art.16-bis c.1 lett. e) del Tuir e se non inseriti tra quelli trainati del Superbonus 110%:
- l’aliquota di detrazione è fissata al 75%
- per le spese sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2022
- con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione del 75% è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari o nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari di edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari di edifici da più di 8 unità immobili.
ATTENZIONE: per essere agevolati gli interventi devono rispettare i requisiti di cui al DM 236/1989.
Per le spese sostenute nel 2022 è inoltre possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In merito all’intervento citato (eliminazione delle barriere architettoniche) il contribuente può scegliere nel 2022 tra:
- la detrazione in esame del 75% per il 2022 (art. 119-ter del DL 34/2020)
- la detrazione del 50% quale recupero edilizio (art. 16-bis del Tuir c.1 lett. e)
- la detrazione del 110% dal 2021, quale intervento trainato (art. 119 del DL 34/2020).
Per la parte di spesa eccedente è possibile usufruire della detrazione del 19% in E3, sempre che il contribuente sia disabile.
Rita Martin – Centro Studi CGN