Il deposito del rendiconto di gestione per l’anno 2021 deve essere effettuato entro i 90 giorni dall’iscrizione al Runts a cura delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV) che stanno “trasmigrando” dai registri regionali. La comunicazione dell’avvenuta conclusione dei controlli verrà effettuata direttamente agli enti da parte delle Regioni. Sono alcuni dei chiarimenti formulati nella nota n. 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardanti il regime contabile degli enti del Terzo settore (Ets).
La questione nasce in seguito al processo di trasmigrazione che coinvolge associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che si concluderà con l’iscrizione nel registro unico al termine delle verifiche espletate dai competenti uffici del Runts. La fase transitoria si concluderà oltre il 30 giugno 2022, che rappresenta anche il termine ultimo per depositare il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021 presso lo stesso Runts. Posto che il deposito del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021 presso il Runts secondo i nuovi schemi contenuti nel DM n. 39 del 5 marzo 2020 rappresenta un adempimento fondamentale per la concreta applicazione del principio di trasparenza, il Ministero ha chiarito che tali enti procederanno al deposito del bilancio di esercizio 2021 entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro unico. L’inerzia da parte degli enti comporterà la procedura di cui all’art. 48, comma 4, codice del Terzo settore, che prevede l’assegnazione all’ente di un termine perentorio per il deposito e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.
Le stesse considerazioni valgono, secondo la nota ministeriale, per il deposito del bilancio sociale relativo al 2021 per le Odv e le Aps in “trasmigrazione” obbligate alla redazione di tale documento. Si tratta di un obbligo previsto per gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro.
Per quanto riguarda le Onlus, l’avvenuta pubblicazione dell’elenco sul sito dell’Agenzia delle Entrate consente di presentare domanda di iscrizione al Runts a partire dalla data del 28 marzo scorso e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale.
È necessario distinguere le seguenti fattispecie:
- qualora una Onlus ottenga l’iscrizione al Runts nel corso del 2022 e il bilancio di esercizio 2021, perché non ancora approvato, non risulti tra i documenti allegati alla domanda, la nota ministeriale specifica che il deposito al registro unico dello stesso potrà avvenire entro i 90 giorni dall’iscrizione;
- se invece il bilancio di esercizio risulta già allegato alla domanda di iscrizione, la pubblicazione del documento contabile presso il Runts sarà effettuata direttamente dall’ufficio competente.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, anche le Onlus devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal DM n. 39 del 5 marzo 2020, già a partire dall’esercizio 2021. Le stesse considerazioni valgono anche qui per il bilancio sociale, a cui sono tenute le Onlus che superino il milione di euro di entrate.
La nota ministeriale del 5 aprile 2022 n. 5941 estende in via interpretativa la possibilità anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020. Si tratta di una misura semplificativa già prevista dal principio contabile OIC n, 35 per gli Ets che sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Cts (comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio. Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale semplificazione anche agli Enti del terzo settore che redigono il rendiconto per cassa in ragione del principio che prevede la necessità di graduare gli obblighi di rendicontazione in ragione della dimensione economica dell’attività svolta dall’ente.
In via generale, gli schemi di bilancio previsti per gli enti del terzo settore sono i seguenti:
- rendiconto per cassa per ricavi complessivi fino a 220.000 euro;
- bilancio per competenza per ricavi complessivi superiori a 220.000 euro.
Per quanto rileva il limite dei 220.000 euro, si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, escludendo le entrate relative a disinvestimenti (alienazione di immobilizzazioni) e il ricevimento di finanziamenti. Rilevano le entrate risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (secondo il criterio ivi applicato). L’obbligo di utilizzo del sistema di rilevazione per competenza economica scatta dall’esercizio successivo a quello rendicontato.
È il caso di evidenziare che, con decreto 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro ha approvato la modulistica di bilancio che gli Ets dovranno obbligatoriamente adottare disciplinando i seguenti documenti contabili:
- il modello A – Stato patrimoniale;
- il modello B – Rendiconto gestionale;
- il modello C – Relazione di missione;
- il modello D – Rendiconto di cassa;
- un glossario sulle poste di bilancio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN