A seguito dell’introduzione, con il cosiddetto Decreto Aiuti, dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, l’Inps, dopo aver fornito le prime indicazioni in merito al riconoscimento del beneficio a favore dei lavoratori dipendenti, con Circolare del 24 giugno 2022, n. 73 è intervenuto nuovamente fornendo ulteriori chiarimenti, anche con riferimento agli altri soggetti ai quali può essere erogata la medesima indennità.
Ad una approfondita lettura delle disposizioni di cui al Decreto Aiuti, infatti, si potevano riscontrare notevoli dubbi circa il riconoscimento e l’applicazione della misura.
L’Inps, in riferimento all’indennità da riconoscere ai lavoratori dipendenti, innanzitutto, specifica che il beneficio sarà erogato dai datori di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio.
L’una tantum dovrà essere erogata anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o congedi).
Il riconoscimento dell’indennità è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
- aver fruito dell’esonero contributivo Inps 0,80% per almeno una mensilità nel periodo 1° gennaio 2022 – 23 giugno 2022 (e non più nel primo quadrimestre 2022 come espressamente previsto dal D.L. n. 50/2022);
- non essere titolare di un trattamento pensionistico;
- non far parte di un nucleo familiare in cui vi sia un percettore di reddito di cittadinanza;
- il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.
Inoltre, il lavoratore è tenuto a presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro. In caso di più rapporti di lavoro, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione ad un solo datore di lavoro, il quale erogherà poi il beneficio, ove spettante.
Con specifico riferimento ai beneficiari dell’esonero l’Istituto precisa che, in presenza dei requisiti sopra esposti, possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori somministrati.
Con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti riferiti all’anno 2021 ai sensi dell’articolo 32 D.L. n. 50/2022.
Il pagamento da parte di Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.
In tal modo si verifica una sorta di gerarchia tra beneficiari dell’indennità. Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e, qualora il soggetto dichiari di non essere titolare di trattamenti pensionistici ovvero di non far parte di un nucleo familiare in cui vi sia un soggetto percettori di reddito di cittadinanza, sarà tenuto ad erogare l’indennità.
Sono in ogni caso esclusi gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori domestici, che sono tenuti a presentare apposita domanda all’Inps.
L’indennità una tantum è poi riconosciuta direttamente dall’Inps, senza necessità di presentare domanda, anche ai seguenti soggetti, qualora rispettino determinate condizioni e purché non ricevano altra indennità ai sensi del medesimo Decreto Aiuti:
- percettori a giugno 2022 di Naspi e Dis-coll;
- percettori nel corso del 2022 di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- beneficiari nel 2021 di indennità Covid-19.
Per tali soggetti, infatti, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro contenenti la compensazione degli importi erogati ai propri dipendenti. In questo modo, l’Inps potrà verificare che i soggetti di cui sopra non siano già stati beneficiari dell’indennità una tantum per effetto di un rapporto di lavoro in essere.
Il beneficio è riconosciuto altresì, sempre nel rispetto dei requisiti espressamente previsti dall’articolo 32 D.L. n. 50/2022, e previa presentazione di apposita domanda ai seguenti soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti nei casi residuali e operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
I soggetti di cui sopra, ad esclusione dei lavoratori domestici, possono presentare domanda all’Inps a partire dal 20 giugno 2022 e sino al 31 ottobre 2022.
Si ricorda che le indennità possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l’una tantum sarà riconosciuta a coloro che non abbiano già ricevuto il beneficio in forza delle altre disposizioni di cui al medesimo Decreto Aiuti (es. in quanto lavoratori dipendenti).
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i lavoratori domestici, infine, sono tenuti a presentare domanda all’Inps nel periodo 20 giugno 2022 – 30 settembre 2022.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato