IVA ridotta al 4% per la cessione dei veicoli ai disabili: ultimi chiarimenti

Una delle agevolazioni previste per i disabili che vogliano acquistare una nuova automobile è l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 313/2022, ha chiarito quali sono i documenti che occorrono per beneficiare dell’agevolazione.

Nel seguente articolo, facciamo un breve excursus delle norme che regolano la materia e che sono state richiamate anche nella risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un interpello presentato da una concessionaria di autoveicoli.

Come ormai noto alla generalità dei contribuenti interessati a fruire delle agevolazioni sull’acquisto di autoveicoli per disabili, l’articolo 1 della legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

Inizialmente, il beneficio era stato previsto per i soli disabili muniti di patente speciale. Successivamente, l’articolo 8, comma 3 delle legge n. 449/1997 aveva esteso l’agevolazione ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

La legge n. 342 del 2000, all’articolo 50, comma 1 ha invece trasferito e incorporato l’agevolazione nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, così come modificato dall’articolo 54-bis del D.L. 124/2019, che prevede l’aliquota agevolata per precise categorie di motoveicoli ed autoveicoli.

È intervenuta poi la legge 388/2000, all’articolo 30 comma 7, che ha ulteriormente allargato la platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta per i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie sono disciplinate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 maggio 1986.

Recentemente, invece, con il decreto del MEF del 13 gennaio 2022, a decorrere dal 29 gennaio 2022, l’articolo 1 del DM 16 maggio 1986 è stato modificato in un’ottica di semplificazione, riducendo il numero dei documenti da produrre per ottenere il beneficio dell’IVA ridotta.

La nuova disposizione semplifica le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.

Alla luce delle recenti modifiche, con la risposta n. 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta IVA al 4%, il disabile potenziale acquirente di un autoveicolo deve produrre solamente i seguenti documenti:

  • l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore il soggetto non abbia fruito della stessa agevolazione;
  • la copia semplice della patente posseduta, dove si evince l’indicazione degli adattamenti, anche di serie, previsti per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalla commissione medica locale.

Non occorrerà più esibire il certificato rilasciato dalla commissione medico provinciale che attesta le ridotte o impedite capacità motorie, e neanche la copia del certificato rilasciato al conseguimento della patente, o in occasione della conferma di validità.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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