Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, non potranno più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro). La novità implica che i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Diventa operativa la norma prevista dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 della L. 30.12.2020, n. 178) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, pari a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite. Le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia non terranno conto della qualifica di soggetto business o consumatore finale. Il Provvedimento dispone di valorizzare, in generale, il campo “CodiceDestinatario” con la codifica “XXXXXXX”. Qualora l’operatore sia in possesso di partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica “0000000”, avendo cura di riportare il numero di partita IVA italiana nel campo “IdFiscaleIVA”, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, invece, andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. Si tratta di un termine che consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali. Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo “CodiceDestinatario”, trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”. Nel caso in cui non venga compilato il campo “PECDestinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
È il caso di precisare che le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo, secondo quanto già confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 85/E del 27 marzo 2019 nonché nella circolare 14/E/2019. Ne deriva che l’operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all’estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il TD 17 e per gli acquisti di beni il TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2.
In breve, i Tipo documento da utilizzare sono:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
Risultano, invece, esclusi dagli adempimenti i dati relativi alle operazioni di importazione e di esportazione documentate con bolletta doganale. Ovviamente, pur esistendo un’esclusione, l’operatore potrà provvedere a inviare i relativi dati al Sdi, con lo scopo di gestire in modo omogeneo le diverse tipologie di documenti.
Altrettanto escluse dall’adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce (vendite a distanza), a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell’Oss. Al contrario, l’esterometro, con le nuove modalità applicative, è considerato obbligatorio da parte delle Entrate (FAQ relative al regime Oss, pubblicate sul suo sito) nel caso in cui l’operatore certifichi le predette operazioni con l’emissione di fattura.
Le novità in commento consentiranno all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le precompilate relative ai registri/dichiarazioni IVA.
Il vecchio esterometro verrà elaborato per l’ultima volta in occasione della la comunicazione del 2° trimestre 2022, che dovrà essere effettuata entro il 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio 2022 domenica: di conseguenza, scatta la proroga di ferragosto fino alla data indicata.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN