Il modello 730 dà la facoltà della presentazione di una dichiarazione congiunta; ma quando è possibile compilare tale tipologia di dichiarazione e come?
Le istruzioni ministeriali del modello 730 danno tale facoltà ai soggetti coniugati alla data di presentazione della dichiarazione.
In questo caso uno dei due coniugi sarà il dichiarante del 730 e indicherà il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio, che saranno effettuate cumulativamente sia per il dichiarante che per il coniuge.
È ammessa anche la presentazione di un 730 congiunto senza sostituto, anche se il coniuge del dichiarante ne è in possesso.
Se viene presentato un 730 senza sostituto e dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che dovrà provvedere autonomamente ad effettuare il pagamento con modello F24.
I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi PF ed è altresì consentita la facoltà di rateizzare l’importo (saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca, prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca; acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività, contributo di solidarietà) in un numero di rate compreso tra 2 e 7 da indicarsi al rigo F6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Redditi PF).
É possibile inserire il coniuge del dichiarante sia nel caso in cui questi sia in possesso di redditi da indicare a quadro C (da lavoro dipendente o da pensione), sia che sia in possesso di soli redditi da indicare in altri quadri, ad esempio solo redditi di fabbricati o solo redditi diversi (quadro D).
È possibile presentare il 730 congiunto anche nel caso in cui il coniuge del dichiarante sia in possesso solo di un importo a credito risultante da precedente dichiarazione o solo di versamenti per acconti, da riportare a quadro F: in questo modo potrà ottenere il conguaglio direttamente dal sostituto del coniuge dichiarante.
Se risultano della dichiarazione importi a credito e a debito, diversi per dichiarante e coniuge, il conguaglio è effettuato per la differenza.
NON è possibile inviare la dichiarazione 730 congiunta se uno dei due coniugi risulta deceduto alla data di presentazione della dichiarazione; in questo caso il coniuge in vita presenta un 730 per se stesso e, in qualità di erede, un 730 per il coniuge deceduto, indicando nel Frontespizio del modello la situazione di deceduto e la data del decesso e compilando poi il quadro Rappresentante legale con i dati dell’erede.
Rita Martin – Centro Studi CGN