La legge 124/2017 ha previsto l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso dell’anno d’imposta di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000. Chi sono i soggetti obbligati e come adempiere a tale obbligo?
Soggetti obbligati
Sono obbligati all’adempimento i seguenti soggetti:
- Enti non commerciali: devono pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno” (art. 1 comma 125).
- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri: sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno” (art. 1 comma 125). Inoltre, tali soggetti devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (art. 1 comma 125 sexies).
- Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese: devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (ove esistente).
In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.
Sono esclusi da tale adempimento i liberi professionisti.
Quali informazioni devono essere pubblicizzate?
Tutti i soggetti sopra elencati hanno l’obbligo di pubblicare, come detto, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Sono invece esclusi dalla disciplina le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, gli importi che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, le retribuzioni per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Le misure di sostegno erogate dallo Stato in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non sembrano dover essere oggetto dell’obbligo predetto, trattandosi di aiuti aventi carattere generale. Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, così come definiti dalla Legge.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e da tutti i soggetti di natura pubblica.
Cosa pubblicare?
Le informazioni da pubblicare, così come chiarito dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, dovranno contenere i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
- data di incasso
- breve descrizione della causale dell’attribuzione.
Sanzioni
A partire dall’1/1/2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Rita Martin – Centro Studi CGN