Con il provvedimento n. 293390/2021 del 28/10/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative per l’emissione delle fatture a seguito della ricezione di una dichiarazione d’intento in attuazione al presidio antifrode previsto della Legge di bilancio 2021.
Con la Legge di bilancio 2021 sono state introdotte nuove misure molto stringenti volte ad evitare frodi realizzate mediante l’utilizzo di falsi plafond IVA e che possono portare addirittura al divieto di rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.
A partire dal periodo d’imposta 2022, infatti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà delle analisi di rischio sugli esportatori abituali e, se riterrà irregolarmente emesse alcune dichiarazioni d’intento trasmesse, queste ultime verranno invalidate e rese irregolari in sede di controllo dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Questo naturalmente comporta dei riflessi anche sull’emissione delle fatture non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento: in particolare il comma 1081 della L. 178/2020 prevede che “in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio …, inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato a fine ottobre, tratta da un lato le modalità operative per individuare i criteri volti ad effettuare le analisi di rischio e di controllo al fine dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento, e dall’altro fornisce le indicazioni ai fini delle corrette modalità di emissione delle fatture non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento (già state recepite dalla versione 1.6.4 delle specifiche tecniche della Fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2022).
In particolare, per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
La fattura elettronica dovrà essere compilata nel seguente modo:
- nel campo 2.2.1.14 <Natura> dovrà essere indicato il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
- andranno inoltre indicati anche gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
In particolare, deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> andrà indicato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Giulia Bianchet – Centro Studi CGN