Pubblicazione dei contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno gli enti non profit devono pubblicare sovvenzioni e liberalità ricevute dagli enti pubblici di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro. Passiamo in rassegna i soggetti obbligati, la natura dei contributi, le modalità e le sanzioni dell’obbligo comunicativo.

L’obbligo, previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi da 125 a 129), riguarda i seguenti soprattutto i seguenti soggetti:

  • Associazioni riconosciute e non;
  • Fondazioni;
  • Onlus;
  • Associazioni di protezione ambientale;
  • Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

L’adempimento pubblicitario concerne la ricezione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di ammontare complessivo pari o superiori a 10.000 euro provenienti da soggetti di natura pubblica (per esempio, Stato, Enti locali, istituzioni universitarie, Camere di commercio, Enti pubblici non economici, Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale – incluse ASL -, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzie fiscali, Società a controllo pubblico).

Particolarmente sfuggente potrebbe essere l’identificazione dei contributi oggetto di obbligo di comunicazione. Al riguardo, si tenga presente che:

  • il beneficio economico ricevuto prescinde dalla circostanza che sia in denaro o in natura: ad esempio, si ritiene che debba comprendersi il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un immobile pubblico a titolo gratuito;
  • in caso di beni in comodato, si dovrà comunicare il valore del bene.  Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato;
  • sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale: per esempio, 5 per mille, agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni;
  • sono altresì escluse le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento (per esempio contributi da rendicontare a costi reali effettivamente spesi da parte degli Enti).

Si tratta, in definitiva, di erogazioni liberali in denaro o in natura nell’ambito di rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore.

Il riferimento temporale da prendere in considerazione è l’esercizio finanziario precedente, vale a dire, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”, nel senso che vanno computate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente a prescindere dalla data di assegnazione indicata nell’atto deliberativo dell’ente pubblico. Il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: per esempio, se l’ente ha ricevuto diversi contributi da parte di più enti pubblici, ciascuno sotto i 10.000 euro, ma complessivamente oltre tale importo, il limite si intende superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

È possibile assolvere all’obbligo di comunicazione pubblicandone i contenuti sul sito internet, su “analogo portale digitale” oppure sulla pagina Facebook dell’ente. Nel caso in cui l’organizzazione non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le informazioni da pubblicare devono contenere le seguenti voci:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione o fondazione oppure Onlus);
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  • data di incasso;
  • causale.

Dal 1° gennaio 2022, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta a carico dell’ente non profit una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (articolo 1, comma 125 ter della legge 4 agosto 2017, n. 124).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN