A breve sarà operativo il tanto atteso Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini. Ma chi potrà chiedere di consultare i dati e le informazioni in esso contenuti?
È stato emanato il Decreto MEF n. 55 del 11/03/2022 (G.U. n. 121 del 25/05/2022) – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Dopo avere dato le indicazioni necessarie in merito ai soggetti che devono fornire le notizie, alla tempistica e alla modalità della comunicazione, il Decreto MEF agli artt. dal n. 5 al n. 8 disciplina l’accesso ai dati da parte di terzi.
In particolare:
- Art. 5 – accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese da parte delle Autorità: MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF per l’Italia, DIA, Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, DNAA, giudiziaria – conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali e preposte al contrasto dell’evasione fiscale. Ai fini dell’accesso, le predette Autorità trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, un’auto-dichiarazione artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, con cui attestano che l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell’evasione fiscale.
- Art. 6 – accesso da parte dei soggetti obbligati art.3 del D.Lgs. n. 231/2007 (tra i quali come è noto sono compresi i Commercialisti, gli Esperti contabili e i Consulenti del lavoro) che, previo accreditamento, potranno accedere alle sezioni autonoma e speciale dei Registri delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela. Tali soggetti dovranno tempestivamente segnalare alla Camera di commercio competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute consultando le sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle Autorità di cui all’art.5 del Decreto MEF, garantendo l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
- Art. 7 – accesso da parte di altri soggetti – privati, anche portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ovvero qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. Resta ferma l’eventuale ricorrenza di circostanze eccezionali opposte alla richiesta di accesso da parte dei cd. Controinteressati (art.1 c. 2 lett. b) Decreto MEF.
A breve sarà stabilita la misura dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per gli adempimenti previsti dal Decreto MEF, inerenti l’istituzione delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese; inoltre, sarà stabilita la misura dei predetti diritti per l’accesso ai dati da parte di tutti i soggetti che potranno farlo, ad esclusione delle Autorità.
Nell’ambito della cooperazione dovuta per le finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo, forniscono a Unioncamere e a InfoCamere S.C.p.A., le anagrafiche, con codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.
In ambito UE, il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi è già operativo (cd. “BORIS” – Beneficial Ownership Registers Interconnection System).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo