Al fine di verificare la necessità o meno di aggiornare le misure di contenimento e di contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, le parti sociali, già firmatarie di precedenti accordi e protocolli, si sono riunite in data 30 giugno 2022, sottoscrivendo un nuovo protocollo.
Il protocollo tiene, infatti, conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, già adottate con precedenti protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza nel corso del 2020 e da ultimo il 6 aprile 2021.
In particolare, il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori (es. ambienti sanitari), il protocollo conferma l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento finora adottate per contrastare l’epidemia e interviene in merito disponendo per i datori di lavoro l’aggiornamento del protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro applicando le misure di prevenzione che si sintetizzano di seguito.
Obbligo di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- il non poter fare ingresso o il non poter permanere in azienda qualora sussistano i sintomi del Covid-19;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro in fase di accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce poi informazione in merito al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione potrà avvenire secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti al momento della negativizzazione del lavoratore.
Si ricorda che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
Nelle ipotesi in cui lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) risultassero positivi al Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
L’azienda committente è tenuta ad informare l’impresa appaltatrice circa i contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Con riferimento all’ingresso e all’uscita dai luoghi di lavoro è bene, ove possibile, prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni.
Pulizia e sanificazione in azienda
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e degli strumenti di lavoro utilizzati.
Negli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori.
Dispositivi di protezione
Il protocollo riconosce l’importanza dell’utilizzo di mascherine di tipo FFP2, per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro.
Il datore di lavoro deve, quindi, assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’utilizzo da parte di tutti i lavoratori.
Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli ambienti comuni, come ad esempio le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno dei medesimi luoghi.
Deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
Il protocollo riconosce inoltre la necessità che la sorveglianza sanitaria, effettuata ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.
Per il reintegro dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà una visita medica con lo scopo di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori fragili
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure precauzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le parti sociali firmatarie del protocollo chiedono, inoltre, che venga prorogato al 31 dicembre 2022 la disciplina a protezione dei lavoratori fragili.
Lavoro agile
Il lavoro agile è tuttora ritenuto un valido strumento per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso, le parti sociali auspicano una proroga del termine previsto per la possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata, termine ad oggi fissato al 31 agosto 2022.
Si segnala, infine, che le parti firmatarie dell’accordo si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure adottate e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l’aggiornamento delle medesime procedure.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato