Ai nastri di partenza la nuova dichiarazione IMU

Sul trampolino di lancio il nuovo modello unificato con le relative istruzioni per la dichiarazione dell’IMU (imposta municipale unica) e dell’IMPI (imposta sulle piattaforme marine). Vediamo di cosa si tratta.

Il modello che accoglie due quadri:

  1. il quadro A per l’identificazione degli immobili ai fini IMU;
  2. il quadro B per l’identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell’IMPI.

Altro elemento di novità è rappresentato dal termine di scadenza che, per effetto del decreto Semplificazioni (art. 35, comma 4, DL 73/2022), sarà il 31 dicembre 2022 (con riferimento all’anno 2021), diventando il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo quello di riferimento per gli anni a venire.

Il nuovo modello contiene una parte generale comune ai due quadri A e B relativa ai dati del contribuente, del dichiarante, del contitolare, alla firma della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica e lo spazio riservato all’intermediario.

Ai fini IMU, il quadro A distingue le tipologie di immobile secondo le seguenti fattispecie (Terreno, Area fabbricabile, Fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale, Fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili, Abitazione principale, Pertinenza, Beni merce) oltre ai consueti campi di identificazione catastale del cespite.

Le riduzioni sono previste al campo 11 secondo i seguenti codici.

  1. Immobile storico o artistico;
  2. Immobile inagibile/inabitabile;
  3. Immobile in comodato;
  4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  5. Altre riduzioni.

Di particolare importanza le seguenti nuove caselle:

  • casella 14 che deve essere barrata sia con riferimento all’esenzione collegata all’abitazione principale sia a quella riferita ai fabbricati merce, decorrenti entrambi dal 2022. La prima riguarda le unità abitative in possesso di coniugi aventi residenze disgiunte, per le quali, a partire dall’anno 2022, a prescindere dal fatto che l’ubicazione sia nello stesso Comune o in Comuni differenti, se ne può scegliere solo una ai fini dell’esenzione da IMU;
  • casella 21 che si riferisce agli aiuti di Stato con riguardo alle ipotesi di esenzione a causa di Covid. In tal caso, è sufficiente barrare la casella senza dover indicare il periodo di durata dell’esonero, essendo previsto dalla legge.

Il quadro “Annotazioni” deve essere compilato per accogliere e comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge. Tra gli esempi riportati nelle istruzioni si segnala la dicitura “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”  nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Dall’analisi delle istruzioni si evincono le seguenti ulteriori fattispecie dichiarative che si affiancano alla prima dichiarazione tradizionale:

  • la dichiarazione sostitutiva che corregge la dichiarazione già presentata;
  • la dichiarazione multipla in caso di invio telematico di una dichiarazione costituita da più modelli.

La prima dichiarazione oppure quella sostitutiva può essere presentata anche tardivamente avvalendosi del l ravvedimento operoso.

Con espresso richiamo all’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, le istruzioni precisano che restano valide le dichiarazioni già presentate col vecchio modello ai fini dell’IMU, in quanto compatibili.

È altresì il caso di precisare che modello dichiarativo non riguarda gli enti non commerciali, per i quali continua a rimanere valido il modello approvato dal DM 26 giugno 2014 che, con riferimento all’anno 2021, doveva essere presentato entro il 30 giugno 2022.

La parte relativa all’IMPI sarà operativa nel 2023 con riferimento al 2022 e il quadro B sarà utile per l’identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori. Per quanto riguarda le caratteristiche sono previsti i seguenti codici:

  1. Piattaforma marina;
  2. Terminale di rigassificazione del gas naturale.

La dichiarazione va presentata, con modalità cartacea o telematica, al Comune in cui si trovano gli immobili tramite:

  • Sportello telematico;
  • PEC;
  • raccomandata semplice;
  • a mano all’ufficio protocollo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN