Nel periodo più “caldo” dell’anno, le imprese stanno ricevendo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la segnalazione dell’IVA impagata e chiedono ai propri commercialisti cosa fare.
La missiva dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’art. 30-sexies del D.L. 152/2021 conv. in modif. in L. 233/2021, che attribuisce anche all’INPS e all’AdE-Riscossione il compito di segnalare alle imprese e, ove esistente, al loro organo di controllo, l’esistenza di debiti tributari superiori a determinate soglie.
Nel caso dell’IVA si tratta appunto della somma di oltre 5.000 euro, rimasta impagata a seguito della presentazione della LIPE del primo trimestre 2022.
La segnalazione rientra nella più ampia tematica della “crisi d’impresa” che tende a far sì che ai primi segnali di squilibrio finanziario l’imprenditore si interroghi sul flusso di cash-flow disponibile, per intervenire tempestivamente con le leve gestionali / finanziarie appropriate.
In effetti la lettera dell’Agenzia delle Entrate mette in evidenza un impagato che potrebbe essere provocato da uno squilibrio finanziario aziendale, temporaneo o di periodo, quindi potenziale, che non trova le sue radici in una situazione economico/finanziaria sbilanciata, nemmeno tale da compromettere la continuità aziendale e dover ricorrere alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere una sorpresa per l’imprenditore, non solo perché sa di avere arretrato un pagamento, ma anche perché attraverso gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dovrebbe già avere tutti i dati e le informazioni per “governare” l’impresa. Per non parlare delle imprese dotate di organo di controllo, che già esercita la vigilanza obbligatoria sull’operato dell’organo amministrativo.
Un po’ diverso può essere il caso delle ditte individuali, per le quali la norma non prevede l’organizzazione di un apposito assetto amministrativo all’interno dell’impresa, ma si riferisce a “misure” che, in modo meno organizzato, strutturalmente comunque devono monitorare il buon andamento finanziario dell’impresa.
Fermo restando il citato dettato legislativo e le sue buone intenzioni preservative del sistema finanziario in cui tutti operiamo, nell’attuale momento economico di grande difficoltà per il perdurare delle conseguenze della pandemia da COVID-19 e le negative ricadute su molte imprese, comunque l’arrivo di questa comunicazione preoccupa fortemente.
È opinione di chi scrive che la comunicazione di cui trattiamo si può assimilare a una lettera di “compliance”, fermo restando che l’avviso bonario seguirà la sua strada a tempo debito.
Infatti la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:
- non fa riferimento al controllo automatizzato art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;
- non prevede di poter procedere a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro i classici 30 giorni, di sorte, interessi e sanzione ridotta al 10%;
- non prevede la possibilità di rateizzare la somma nel numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo