Con il comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le agevolazioni fiscali applicabili agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021.
Come noto, gli autotrasportatori, ai sensi dell’art. 66 comma 5 del Tuir, si avvalgono di deduzioni forfettarie per spese non documentate e il Ministero provvede ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, a comunicare l’ammontare di tali deduzioni.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. Inoltre, come precisato nel comunicato stampa del 28 giugno, la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
In dichiarazione dei redditi gli importi dedotti andranno riportati nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (per i trasporti nel Comune) e 44 (per i trasporti fuori dal Comune) e nel rigo RG22 i codici 16 (per i trasporti nel Comune) e 17 (per i trasporti fuori dal Comune).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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