Nei giorni scorsi molti contribuenti hanno ricevuto avvisi bonari relativi al presunto omesso versamento del saldo IRAP 2019. In cosa consistono le irregolarità individuate dal fisco? E cosa è necessario fare per sanarle?
Per via dei numerosi avvisi bonari che stanno pervenendo in questi giorni, è dovuto intervenire direttamente il nuovo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che, nell’informativa n. 58 del 30 giugno 2022, ha fornito le indicazioni per risolvere il problema legato alla compilazione del quadro IS del modello IRAP 2020 relativo all’anno 2019. Dai primi esami delle comunicazioni pervenute, è stato verificato che le irregolarità sono riconducibili al mancato adeguamento rispetto alle indicazioni di prassi di cui ai documenti n. 25/E/2020 e risoluzione n. 58/E/2021.
La questione riguarda i contribuenti, diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 che corrisponde al 2019 per i contribuenti “solari”. Tali contribuenti erano esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo.
I documenti richiamati precisavano che, ai fini della fruizione dell’incentivo in esame nel rispetto della normativa comunitaria, si rendeva necessario compilare la sezione XVIII (“Aiuti di Stato”) del quadro IS del modello IRAP 2020. In caso di omessa compilazione, veniva altresì chiarito che la compilazione del suddetto prospetto era sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del D.Lgs. 471/97), potendo fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.
Conseguentemente, in sede di assistenza CIVIS, gli uffici procedono a regolarizzare la posizione previo riscontro della presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, gli uffici confermano in senso negativo l’esito della lavorazione CIVIS.
Per sanare l’irregolarità, l’utente dovrà:
- presentare/trasmettere la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
- richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area Civis, sezione Consultazione delle richieste, successivamente alla chiusura della pratica Civis. Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti;
- l’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN