Bonus affitti imprese turistiche: ecco il codice tributo

L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus affitti imprese turistiche.

Come noto, il decreto Sostegni-ter (DL n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022) ha innovato il credito d’imposta affitti che era stato introdotto dal decreto rilancio (DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), prevedendo che venga concesso alle imprese genericamente appartenenti al settore turistico (strutture alberghiere, extra-alberghiere, termali, agenzie di viaggio, tour operator) e a quelle con codice ateco 93.11.20 “gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il beneficio è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone sostenuto e spetta a due condizioni:

  • aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell’anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
  • aver presentato un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.

Tale ultimo documento andrà presentato secondo termini e modalità definiti dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253466 del 30 giugno 2022.

Ai soggetti beneficiari viene riconosciuta la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione, tramite modello F24 da inviare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il seguente:

  • “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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