Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi al bonus carburante introdotto dal decreto “Ucraina” previsto per il solo periodo d’imposta 2022 fino ad un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Da un punto di vista soggettivo, il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. A tal riguardo si precisa che:
- restano escluse dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato; scuole; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; istituzioni universitarie; IACP; CCIAA e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN))
- sono ammessi al beneficio gli enti pubblici economici in quanto non rientrano tra le amministrazioni pubbliche;
- sono compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale nonché i lavoratori autonomi.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio. I tecnici del fisco sono dell’avviso, posto che la norma si riferisce genericamente ai lavoratori dipendenti, che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Su questo specifico aspetto, il documento di prassi precisa quanto segue:
- i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato;
- il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (ex art. 95 del TUIR), in quanto costo inerente perché riconducibile al rapporto di lavoro;
- l’erogazione è possibile fino al 12 gennaio 2023 in base al principio di cassa allargata con possibilità per i beneficiari di utilizzare i buoni anche successivamente.
Da un punto di vista oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). A tal riguardo è stato precisato:
- rientra nel beneficio l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici;
- ai fini della tassazione, i buoni benzina non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- il bonus benzina di euro 200,00 anche se sottoposto comunque alla disciplina dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale riguardante l’erogazione in natura fino a un massimo di euro 258,23.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Posto che l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline comporta l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere monitorate in maniera distinta. La circolare riporta l’esempio di un lavoratore dipendente che beneficia, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300. In tal caso, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
La normativa oggetto di chiarimenti non esclude la possibilità che l’erogazione dei buoni sia effettuata per finalità retributive. Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che sia possibile sostituire il premio di risultato (ex art. 1, commi da 182 a 190, L. n. 208/2015), con i buoni benzina, nel rispetto della normativa ivi prevista.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN