L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative per permettere ai contribuenti di regolarizzare l’indebita fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, attraverso la presentazione dell’istanza e il versamento delle somme dovute.
Il decreto fiscale (articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021) ha introdotto la disciplina che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi.
La regolarizzazione concerne i bonus indebitamente fruiti a causa:
- di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
- di attività non ammissibili al credito d’imposta;
- di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
- dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.
La procedura è riservata ai contribuenti che intendono riversare il credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale). È possibile porre rimedio esclusivamente alle ipotesi di errori “scusabili”, che derivano dalla complessità del quadro normativo e di prassi. Restano espressamente esclusi dalla definizione agevolata i casi in cui il bonus è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e quelli nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.
Il calendario degli adempimenti risulta essere il seguente:
- entro il 30 settembre 2022, il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare direttamente o tramite intermediari a entratel o fisconline il modello di domanda denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione;
- è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello;
- entro il 16 dicembre 2022, il contribuente procede con il perfezionamento della procedura versando l’importo del credito indebitamente utilizzato, oppure versando la prima delle tre rate annuali di pari importo. Le altre due scadranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997.
Non è possibile ricorrere alla procedura di riversamento spontaneo per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data del 21 ottobre 2021. In caso di provvedimento di recupero non ancora definitivo (cioè oggetto di contenzioso o ancora impugnabile), si può accedere alla regolarizzazione riversando in un’unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di constatazione perdendo, quindi, l’opportunità di beneficiare della dilazione del pagamento in tre rate.
Ciò premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), la risoluzione n. 34/E/2022 istituisce i seguenti codici tributo:
- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
- nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN