Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione? Ed entro quanto tempo deve essere presentata la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale obbligatorio attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono determinate le imposte dovute, sulla base delle norme in vigore.
L’imposta di successione e donazione è stata reintrodotta dall’articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, con la riformulazione delle aliquote e delle franchigie di esenzione in base al rapporto di parentela o affinità tra defunto ed erede. Le norme che si applicano nelle procedure di successione sono quelle previste dal “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” (decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990).
Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione?
Secondo quanto disposto dall’articolo 28 del citato decreto legislativo, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione di successione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 31 (12 mesi dalla data di apertura della successione), hanno rinunciato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
Come chiarito con la circolare n. 17 del 15 marzo 1991, l’articolo 28 del T.U.S. elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed evidenzia come presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione di successione non la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità.
L’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe dunque sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del TUS.
Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell’eredità, l’esistenza dei soggetti chiamati all’eredità comporta per gli stessi l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.
Quanto all’obbligo di versamento dell’imposta, l’articolo 7 del TUS dispone che, fino a quando l’eredità non sia stata accettata o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.
L’imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all’eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario (Corte di Cassazione, sez. V del 12 aprile 2022, n. 11832).
Qualora poi si verifichi un evento in cui risultino eredi soggetti diversi da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il rimborso dell’imposta illegittimamente pagata (risposta interpello n. 296 del 25 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate).
Quando si presenta la dichiarazione di successione?
Ricordiamo che la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate competente, che ne rilascia ricevuta, tramite i servizi telematici o tramite un intermediario telematico e deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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