L’ISEE Università viene presentato ogni anno per richiedere agevolazioni universitarie quali per esempio riduzione delle tasse universitarie, borse di studio ecc. Vediamo la novità che riguarda l’anno accademico 2022/2023.
Per la richiesta di prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario deve essere compilato l’ISEE Università, per il quale valgono delle particolari regole circa la condizione economica dello studente e la composizione del suo nucleo familiare.
In particolare tale tipologia di ISEE richiede sempre la compilazione del quadro C, nel quale vengono fornite le informazioni sulla presenza o meno dei genitori dello studente nel nucleo.
Secondo la normativa ISEE stabilita dal DPCM 159/2013, lo studente può essere considerato indipendente dal nucleo familiare di origine solo se risultano rispettati entrambi questi requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) lo studente presenta una adeguata capacità di reddito, ossia, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU, deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 6.500 euro.
L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.
Se anche solo una delle due condizioni viene a mancare, lo studente non è considerato “indipendente” al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario, per cui deve essere “attratto” nel nucleo della famiglia di origine, integrando le informazioni dello studente con i dati del nucleo dei suoi genitori.
L’art. 3, c. 1 del D.M. 1320/21 ha modificato il valore reddituale necessario per considerare l’adeguata capacità di reddito dello studente indipendente, passando da 6.500 euro (validi fino all’anno accademico 2021/2022) a 9.000 euro annui, dando la possibilità ai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento.
Successive precisazioni hanno chiarito che la modifica entra in vigore a partire dall’anno accademico 2022/2023, e che, ai fini della compilazione del quadro C, il valore di riferimento da considerare per l’adeguata capacità di reddito non deve essere mai inferiore a 9.000 euro annui e non deve tener conto degli eventuali importi diversi stabiliti dai singoli Enti.
È vivamente consigliato, quindi, per coloro che avevano già presentato l’ISEE Università 2022 alle condizioni precedenti, di valutare nuovamente l’adeguata capacità reddituale dello studente e, se venisse meno la condizione di indipendenza, di ripresentare la dichiarazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN