Nel contesto degli scambi formativi, sono diffuse le esperienze all’estero degli studenti italiani presso scuole secondarie di primo o secondo grado. Si tratta di partecipazioni a programmi formativi che possono riguardare l’intero anno scolastico. È possibile ridurre l’onere economico legato a questi percorsi formativi detraendo le spese in sede di modello 730/2022 oppure nella dichiarazione dei redditi modello Redditi PF/2022?
La questione è stata oggetto della Risoluzione n. 158 del 28 dicembre 2018. Nel documento di prassi, l’istante ha chiesto se sia possibile detrarre dall’IRPEF le spese di istruzione sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici presso una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un paese della Comunità europea o extra UE, fermo restando che il periodo di studi svolto all’estero risulta parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente.
L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente all’istanza presentata dal contribuente richiamando la c.d. legge della “buona scuola” (art. 1, comma 151, L. n. 13 luglio 2015, n. 107), che ha modificato la lettera e) del primo comma dell’articolo 15 del TUIR, che ora riguarda la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria. Il nuovo testo prevede all’articolo 15, dopo la lettera e), la nuova lettera e-bis), che disciplina la detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado. La nuova disposizione prevede che possano fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni…”.
Il dato testuale della norma, quindi, limita la detrazione alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione” che risulta costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, comma 1, della menzionata legge n. 62 del 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
Il documento di prassi si preoccupa di precisare che le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove fossero relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria. Tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR) che fa riferimento alle “università statali e non statali”. Considerato che le norme che disciplinano le agevolazioni fiscali costituiscono un’eccezione rispetto alla regola generale e quindi “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione di spese universitarie, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Affinché sia possibile detrarre le spese sostenute all’estero per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione nonché di scuole secondarie di primo e secondo grado, si rende necessaria una modifica normativa che consenta di non limitare il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN