Dal 1° luglio 2022 la platea di soggetti chiamati all’obbligo di fatturazione elettronica è stata estesa anche ai cd contribuenti minori (minimi e forfetari) e alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/91 art. 1 e 2, sempre che nell’anno precedente (2021) abbiano percepito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro. Sempre a partire dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore il cosiddetto esterometro, ossia l’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere tramite i documenti elettronici TD17, TD18 e TD19. Raccogliamo, dopo questo primo mese di prova, i dubbi che sono sorti in fase di avvio di questi nuovi adempimenti.
Quali sono i termini per la trasmissione dei documenti di integrazione allo SDI?
I termini di trasmissione dipendono dalla tipologia dell’operazione. Possono essere così ricapitolati:
- Cessione a cliente UE: entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione;
- Prestazione a cliente UE: entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione;
- Prestazione a cliente Extra UE: entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
Si pone il seguente caso: cessione a cliente UE effettuata in data 15 agosto. Fattura datata il 15 agosto ma ricevuta il 10 settembre. Quando deve essere emesso il documento di integrazione? Entro il 15 ottobre considerando la data di ricevimento o 15 settembre, considerando la data dell’operazione?
Nella Circolare 26/E del 13 luglio 2022 l’Amministrazione Finanziaria ha previsto che la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; pertanto, nel caso specifico, il termine di invio è il 15 settembre.
Quali sono gli adempimenti di un forfetario che fa acquisti intracomunitari entro la soglia di 10.000 euro?
Un soggetto in regime forfetario che effettua acquisti UE entro la soglia indicata viene considerato come un consumatore privato e quindi il fornitore assoggetta l’operazione all’IVA del Paese di spedizione (IVA estera). Tale operazione si considera quindi non territorialmente rilevante. Se il valore dell’acquisto non supera i 5.000 euro (soglia di esenzione per acuisti territorialmente non rilevanti), non comunica l’acquisto nell’esterometro ma si limita a conservare la fattura UE; nel caso invece l’importo sia superiore all’importo di 5.000 euro occorre in ogni caso comunicare l’operazione nell’esterometro.
Quali sono gli adempimenti di un forfetario che fa acquisti intracomunitari oltre la soglia di 10.000 euro?
Il fornitore non assoggetta l’operazione all’IVA del Paese di spedizione in quanto è il soggetto in regime forfettario che deve assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge e versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo. In tal caso deve emette e-fattura con TD 18.
La tardiva emissione dei documenti di integrazione porta con sé, oltre alla sanzione in misura fissa di 2 euro, anche la ben più pesante sanzione IVA su omesso reverse charge?
Non in modo automatico; se ai fini IVA si è comunque provveduto ad integrare la fattura ricevuta registrandola negli appositi Registri IVA e nella liquidazione periodica IVA, gli adempimenti IVA sono stati in ogni caso effettuati. Non vi è correlazione diretta tra i due adempimenti.
Le fatture estere relative a commissioni di incasso, prestazioni quindi esenti da IVA, vanno comunicate?
Sì. Tali fatture vanno comunicate con documento di autofattura TD17 e con codice natura N4, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (pagamento delle commissioni).
Nel caso di servizi (es. Paypal) che non inviano fattura ma solo estratto conto, devo emettere autofattura? Se sì, entro quando?
Sì, deve essere emesso documento di integrazione/autofattura. Essendo un servizio, l’operazione si considera eseguita alla data di pagamento. È possibile in ogni caso emettere i vari documenti datandoli l’ultimo giorno del mese dell’operazione.
Nel caso di acquisto di beni da fornitore cinese con rappresentante fiscale francese, quale documento deve essere emesso? Con quali dati identificativi?
Se il fornitore ExtraUE ha utilizzato il rappresentante fiscale francese, vuol dire che i beni sono già in Unione Europea e per questo motivo ha una Partita IVA francese. Di fatto tale operazione è un acquisto intracomunitario e come tale va integrato utilizzando il documento TD18 indicando l’identificativo fiscale del rappresentante fiscale francese.
Nel caso di acquisto di beni da fornitore cinese con rappresentante fiscale italiano, quale documento deve essere emesso? Con quali dati identificativi?
Si presuppone che il fornitore ExtraUE abbia un rappresentante fiscale in Italia in quanto ha stoccato la merce in Italia sia per vendere a privati che a soggetti passivi IVA. La partita IVA italiana deve essere utilizzata solo per vendere a consumatori privati ed assoggettare tali operazioni direttamente ad IVA. Nel caso di soggetto passivo, invece, è lo stesso cliente che deve provvedere ad assoggettare ad IVA l’operazione attraverso il meccanismo di inversione contabile (art.17 co. 2 DPR 633/72) utilizzando il documento TD19 ed indicando l’identificativo fiscale del fornitore cinese.
In caso di acquisto da fornitore spagnolo di merce che non transita in Italia e che viene venduta a cliente ExtraUE, deve essere emesso documento di integrazione?
Tale operazione non è un’operazione rilevante territorialmente in Italia e quindi va comunicata solo se l’operazione supera la soglia di 5.000 euro.
Nel caso di acquisti UE inferiori a 5.000 euro non devo trasmettere il documento di integrazione ma integro solo la fattura ai fini IVA?
No. La soglia di esenzione opera non per tutti gli acquisti esteri ma solo per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, deroghe previste dagli articoli da 7 a 7octies del DPR 633/72. Sono quelle fatture tendenzialmente (tendenzialmente perché per normativa estera quella operazione potrebbe essere esente IVA) con IVA estera esposta perché assoggettate ad IVA nel paese di origine, ad esempio carburanti, alberghi, ristoranti…
Elisabetta Simon – Centro Studi CGN